Rapporto tra promotore e partner ai fini Iva

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
19 Luglio 2025

L'ente ha presentato un progetto relativo a bando per l'accoglienza di minori non accompagnati quale soggetto promotore, insieme ad altro soggetto che vi ha partecipato quale partner. Il progetto è stato finanziato e viene regolarmente eseguita l'attività descritta in progetto. Il partner ha presentato fattura all'ente per i servizi svolti, in esenzione da Iva, asserendo che non trattasi di affidamento ma di rimborso in quanto semplici partner. E' corretto accettare la fattura esente Iva?

Risposta

Al fine di valutare la correttezza dell’emissione della fattura in esenzione (o, più correttamente, in “fuori campo IVA”), è necessario inquadrare giuridicamente e fiscalmente la natura del rapporto tra promotore e partner, tenendo conto della normativa IVA vigente e delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in casi analoghi. Secondo l’impostazione consolidata della prassi amministrativa, in particolare quanto affermato con la risoluzione n. 67/E del 2007, la risoluzione n. 92/E del 2008 e, più di recente, con la risposta a interpello n. 13/2019, il trasferimento di risorse economiche tra soggetti che cooperano alla realizzazione di un progetto finanziato con fondi pubblici non assume rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, qualora tale cooperazione sia effettivamente paritaria, non vi sia un rapporto sinallagmatico tra le parti, e ciascun soggetto realizzi in proprio una parte delle attività previste dal progetto.

In tale prospettiva, affinché la fattura emessa dal partner possa legittimamente essere considerata fuori campo IVA, è essenziale che il rapporto tra i due soggetti non si configuri come un contratto di prestazione di servizi, bensì come una partecipazione condivisa all’esecuzione del progetto, formalizzata attraverso un accordo di partenariato, nel quale vengano ripartite le attività, i costi, le responsabilità e le modalità di rendicontazione. In altre parole, l’ente promotore non deve aver affidato al partner l’esecuzione di un servizio verso un corrispettivo, ma ciascun soggetto deve aver assunto autonomamente l’onere della realizzazione di una quota parte delle attività progettuali, sostenendone direttamente i costi e ricevendo successivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In questo contesto, la fattura emessa dal partner non rappresenta il corrispettivo per una prestazione, ma un semplice documento contabile che attesta il trasferimento di risorse interne al progetto. Tale fattura, pur conservando la forma fiscale, deve essere qualificata come “fuori campo IVA” ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR 633/1972, in quanto riferita a operazioni non aventi natura commerciale. È dunque corretto accettare tale documento a condizione che sia coerente con il quadro progettuale approvato, con le previsioni del bando e con l’accordo di partenariato, e che sia supportato da una rendicontazione analitica dei costi sostenuti dal partner, nel rispetto dei criteri di ammissibilità imposti dal soggetto finanziatore.

Diversamente, laddove emergesse che il partner non ha agito come soggetto co-realizzatore, bensì ha eseguito servizi su incarico del promotore, l’operazione assumerebbe natura commerciale e dovrebbe essere assoggettata a IVA, con conseguente illegittimità della fattura emessa in esenzione. In tal caso, infatti, si configurerebbe un rapporto contrattuale assimilabile all’appalto o alla fornitura di servizi, per il quale l’imposta sul valore aggiunto sarebbe dovuta ai sensi dell’articolo 3 del DPR 633/1972.

In conclusione, la correttezza della fattura emessa in esenzione (o, meglio, in fuori campo IVA) dipende in via esclusiva dalla natura sostanziale del rapporto tra i due soggetti coinvolti. Qualora tale rapporto sia effettivamente riconducibile a una cooperazione paritaria nell’ambito di un progetto comune, fondato su un accordo di partenariato approvato in sede di selezione, e non vi sia alcuna controprestazione di tipo commerciale, la soluzione adottata dal partner risulta conforme alla normativa vigente e può essere legittimamente accettata dal promotore.

 

 

07 luglio 2025

Dott. Alessandro Giordano

 

Parole chiave: promotore, partner, Iva

Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5608, sintomo n. QR5643

 

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