Accertamenti sanitari su dipendente al rientro dopo malattia e ferie trascorse in Polonia
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
INPS – Messaggio n. 2254 del 15 luglio 2025
Servizi Comunali Accertamenti sanitariImplementazione della procedura per la gestione delle richieste di accertamento sanitario di cui all’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Rilascio nuove funzionalità
Il comma 3-ter dell’articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e il comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 31 maggio 2023 hanno previsto che gli accertamenti medico-legali di idoneità e inabilità lavorativa avviati sulla base delle richieste pervenute all’INPS dal 1° giugno 2023 sono effettuati dall'Istituto con le modalità di accertamento già in uso per l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Con il presente messaggio si comunica il rilascio in produzione di una nuova versione della procedura “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”, che introduce importanti aggiornamenti volti a migliorare la gestione operativa delle domande e l’utilizzo del sistema da parte dell’Amministrazione e/o Ente datore di lavoro.
In particolare, nell’ambito della gestione delle ricevute post-invio domanda è stata eliminata la visualizzazione del nome del file nella colonna “Documento”, che viene ora sostituito dalla dicitura “Inserito”. Rimane invece visibile, senza modifiche, il contenuto della colonna “Tipologia”.
Un’ulteriore implementazione riguarda la possibilità di inoltrare da parte dell’Amministrazione e/o Ente datore di lavoro, per la sola tipologia di domanda di inabilità ai sensi della dell’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, istanze riferite a cittadini deceduti che abbiano presentato in vita apposita richiesta al proprio datore di lavoro. In tali casi, la procedura rileva lo stato di decesso e visualizza un messaggio di alert che informa l’Amministrazione e/o l’Ente datore di lavoro della necessità di allegare, per potere proseguire con la compilazione della domanda, la copia dell’istanza presentata in vita dal dipendente, debitamente protocollata in data anteriore al decesso, nonché il certificato medico previsto dalla normativa.
Il testo dell’avviso che viene mostrato a sistema è il seguente:
“Attenzione: il soggetto interessato risulta deceduto. Per procedere con la compilazione della domanda è necessario caricare obbligatoriamente i seguenti documenti: Istanza di parte di cui all’allegato 1 del D.M. 187/1997 e Certificato medico di cui all’allegato 2 del D.M. 187/1997”.
Per supportare correttamente l’operatore dell’Amministrazione e/o Ente datore di lavoro, contemporaneamente alla richiesta documentale è prevista la presenza di una apposita informativa.
Nella finestra dedicata all’allegazione dei documenti, oltre ai due documenti obbligatori sopra citati, sono rese disponibili anche ulteriori tipologie documentali facoltative, quali il certificato di morte (modello ISTAT o cartella clinica) e l’eventuale documentazione aggiuntiva ritenuta utile dall’Amministrazione e/o Ente datore di lavoro.
Infine, si precisa che è in fase di aggiornamento il manuale con le ultime implementazioni effettuate in procedura. Il manuale è scaricabile direttamente dal sito dell’Istituto www.inps.it, accedendo con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica) 3.0 o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), al servizio “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”.
Fonte: INPS
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