MATERIALE WEBINAR | L’attività edilizia libera
30 gennaio 2024
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiDemolizione e ricostruzione di un immobile con distanza dal confine inferiore ad un metro, possono essere superate le altezze preesistenti se viene meno quanto stabilito dal D.M. 1444/68? Se le altezze variano nella ricostruzione per un falso nella rappresentazione ante operam cosa deve fare l'utc?
In linea generale, la demo-ricostruzione richiede il rispetto del limite di altezza originario; diversamente, si è dinanzi ad una nuova costruzione (Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 23 dicembre 2024, n. 10307; TAR Marche, sez. II, sent. 18 ottobre 2024, n. 809; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 18 maggio 2020 n. 841), che deve rispettare tutti i parametri vigenti nel momento della ricostruzione (distanza, altezza, volumetria, ecc.).
Tale limite di altezza, tuttavia, può essere eccezionalmente superato se la demo-ricostruzione avviene con esecuzione di incentivi volumetrici (in questo caso è necessario verificare la normativa regionale), mantenendo comunque le distanze legittimamente preesistenti (cfr. art. 2, comma 1-ter, del DPR n. 380/2001).
Se c’è un falso nella rappresentazione ante operam, l’UTC dovrà motivatamente inibire la SCIA presentata per la demo-ricostruzione entro 30 gg. dalla presentazione (cfr. art. 19 della Legge n. 241/1990), con eventuale rimozione di quanto già realizzato, ovvero, sempre motivatamente, annullarla anche oltre tale termine, ex art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 (cfr., in particolare, il comma 2-bis).
09 luglio 2025
Avv. Mario Petrulli
Parole chiave: Demolizione, ricostruzione, variazione, altezze preesistenti
Per i clienti Halley: ricorrente n. QU402, sintomo n. QU409
30 gennaio 2024
presentata dall'Avv. Mario Petrulli
TAR Campania, Napoli, Sezione VIII – Sentenza 19 ottobre 2021, n. 6548
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