Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito del Dott. Ambrogio Fichera
QuesitiE' stata confermata l'obbligatorietà della tenuta di un registro nel quale devono essere annottate tutte le transazioni, permane l'obbligo di vidimazione da parte dell'autorità di PS in virtù dell'abbrogazione dell'art. 126 del TULPS?
Con la Circolare rilasciata in data 21/03/2018, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale, anche a seguito del parere richiesto al Consiglio di Stato e reso dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa con il n. 15 in data 02/03/2018, ha definitivamente chiarito che coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche e usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, essendo dovuta solo la presentazione della SCIA per esercizio di vicinato (o media o grande struttura di vendita), saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dall’articolo 128 del TULPS.
Il suddetto obbligo della tenuta del registro permane in quanto l’intervento demolitorio sull’articolo 126 del TULPS operato dall’articolo 5 del D. Lgs. N. 222/2016, deve considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo articolo 128.
Per l’analisi delle motivazioni prospettate dal Consiglio di Stato si rinvia ad una puntuale lettura del parere n, 15 del 02/03/2018.
Il registro delle operazioni deve essere vidimato dal comune, oppure dalla ditta che esercita l’attività di vendita di cose antiche e usate nella forma dell’autocertificazione.
Dott. Ambrogio Fichera 13/04/2018
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Excursus normativo e situazione attuale
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 27 marzo 2025, Prot. n. 152840/2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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