Termine per emissione avviso di accertamento dopo notifica dell'invito al contraddittorio

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
25 Luglio 2025

L'11/12/2024 è stato emesso invito al contraddittorio su Imu 2020. Il Contribuente non ha aderito nei 60 gg previsti. L'Ufficio, che non ha emesso avviso di accertamento nei successivi 120 gg, può emettere l'avviso di accertamento esecutivo per Imu 2020 o deve riemettere un nuovo invito al contraddittorio?

Risposta

Il comma 3 dell’art. 6 bis legge 212/2000 norma il nuovo istituto del contraddittorio stabilendo un termine minimo decorso il quale l’Ente può emettere l’avviso di accertamento e non un termine massimo, evidentemente fissato nel termine ultimo decadenziale dell’anno di imposta che si sta accertando: “Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo”.

Il termine dei 120 giorni che ritroviamo nell’ultima parte del comma indicato, riguarda lo slittamento del termine decadenziale qualora l’invito al contraddittorio pregiudichi la decadenza del credito: “Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.

 

 

10 luglio 2025

Dott. Luigi D’Aprano

 

Parole chiave: Termine, massimo, accertamento, notifica, contraddittorio

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