Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiPer l'accertamento contabile delle entrate da sanzioni CdS, la Ragioneria esige che l'allegato alla determina indichi per ogni pagamento il verbale di infrazione, ritenuto l'unico titolo giuridico valido. Il nostro software non automatizza l'incrocio tra pagamenti e verbali, rendendo necessario un lavoro manuale.
Si chiede se tale richiesta sia obbligatoria o se sia accettabile un accertamento per aggregati in base al piano integrato dei conti (es. famiglie, imprese, amm pubbl, istituz priv).
Da quanto esposto nel quesito sembra che per le entrate derivanti da sanzioni del Codice della Strada l’ente effettui l’accertamento per cassa, in quanto viene richiesto che la determina di accertamento esponga in allegato i singoli pagamenti, i quali peraltro non vengono incrociati in maniera automatizzata con i corrispondenti verbali: tale modalità risulta però in contrasto con quanto previsto dall’esempio n. 4 allegato al principio contabile applicato n. 4/2, che prescrive al riguardo l’accertamento per l’intero importo del credito e quindi per competenza, basato cioè sui verbali di infrazione (e non sui pagamenti), escludendo espressamente per tali entrate l’accertamento per cassa.
In ogni caso si ricorda che tra gli elementi costitutivi, e quindi essenziali, dell’accertamento è ricompreso il soggetto debitore (paragrafo 3.1 del principio contabile applicato n. 4/2; articolo 179, comma 1, del TUEL), per cui il Servizio Finanziario deve avere conoscenza dei singoli debitori per poter registrare il corrispondente accertamento, il cui elenco può certamente essere anche accluso come allegato alla determina di accertamento.
14 Luglio 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: accertamento, entrate, Codice della strada, violazioni
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5616, sintomo n. QR5651
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 3 luglio 2025
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 2 luglio 2025
Consiglio di giustizia amministrativa siciliana, sentenza 338 del 23 aprile 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: