Rimborso spese viaggio segretario comunale

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
23 Aprile 2018

Un segretario comunale titolare di segreteria presso un Comune (che prima prestava servizio presso questo comune) è stato più volte nominato come reggente a scavalco presso un altro comune, che è in convenzione con altri comuni limitrofi. Si chiede se allo stesso possano essere rimborsate le spese di viaggio tra il primo comune ed il secondo e in quale misura. Si chiede in particolare se gli possono essere rimborsate le sole spese sopportate per il trasferimento tra i comuni convenzionati o anche quelli tra i due comuni in questione (essendo stato autorizzato dal Sindaco all'utilizzo del mezzo proprio e non essendo agevoli le comunicazione tra i due Enti). In quest'ultimo caso gli spetterebbe il rimborso dei numerosi mezzi pubblici oppure è possibile rimborsare il quinto del prezzo della benzina?

 

 

 

Risposta

Nell’espletamento della “reggenza”, sotto un profilo funzionale, la posizione del “reggente” deve essere necessariamente equiparata a quella del “titolare” ogni qual volta tale equiparazione risulti funzionale al corretto espletamento dell’attività dell’ufficio a cui il reggente viene preposto; in altre parole, sotto il profilo della gestione, vi è piena equiparazione funzionale fra “reggente”, chiamato a garantire la continuità dell’azione amministrativa, e “titolare”, la cui posizione si differenzia da quella del primo solo sotto il profilo genetico, della modalità di preposizione. Pertanto, al segretario reggente, sotto il profilo funzionale dell’espletamento dell’attività d’ufficio, si applica in toto la disciplina del segretario titolare (v. C.d.C. sez. Lombardia, deliberazione n. 294/2017).

 

Ciò premesso, in base alla giurisprudenza contabile (v., ad es., la Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 275/2016/PAR; la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 221/2016/PAR) è ammissibile  il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal titolare di segreteria convenzionata negli spostamenti tra comune capofila e comune convenzionato e, per eadem ratio, quelle sostenute dal segretario “reggente” di sede di segreteria convenzionata, sussistendone le condizioni (la cui occorrenza deve essere accertata, sotto la propria responsabilità, dall’ente).

 

Circa la misura di tale rimborso, tenuto fermo il principio dell’equiparazione funzionale fra segretario titolare e reggente nell’espletamento dell’attività dell’ufficio, secondo le linee interpretative fornite dalla Ragioneria generale (v. la nota prot. n. 54055 del 21 aprile 2011):

 

 1) deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l’entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI, reputandosi attribuibile, viceversa, soltanto un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro;

 

2) nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del segretario tra una sede e l’altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;

 

3) il rimborso non può coprire i tragitti dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

 

In merito all’indicazione di cui al punto 2), si ritiene che  la stessa richieda un’attenta programmazione delle trasferte, con l’obiettivo di riduzione delle stesse, e dei relativi oneri, limitandole ai casi effettivamente giustificati da esigenze lavorative; tale indicazione di principio non esclude, tuttavia, la possibilità che si rendano necessarie presenze ulteriori rispetto a quelle pianificate, con conseguente diritto al rimborso, anche in queste ipotesi, delle spese di viaggio sostenute dal segretario in convenzione.

 

Con riferimento al criterio di cui al punto 3), secondo  la giurisprudenza contabile (v. la Sezione giurisdizione per l’Emilia-Romagna, n. 103 del 2015), il rimborso legittimamente attribuibile riguarda esclusivamente gli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione, per l’esercizio delle funzioni di segretario comunale, escludendo invece le tratte residenza-comune capofila e viceversa. Sempre secondo la citata pronuncia, qualora, per motivi di convenienza e per esigenze personali, il segretario comunale in convenzione decida, partendo dalla propria residenza, di recarsi “prima in un Comune non capofila della convenzione […] saranno rimborsabili le spese di viaggio non dalla residenza al Comune non capofila, bensì quelle relative al tragitto dal comune capofila al Comune non capofila”. Tali criteri trovano applicazione, sussistendone le condizioni (la cui occorrenza deve essere accertata, sotto la propria responsabilità, dall’ente), anche al segretario reggente.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 20/04/2018

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