L' esistenza di 34 condanne penali definitive non comporta automaticamente l' esclusione dalla gara e richiede che queste condanne siano valutate dalla Stazione appaltante

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 27 marzo 2018, n. 1915

Servizi Comunali Gare
di Redazione: Galli Gianluca
23 Aprile 2018

MASSIMA

Come costantemente osservato dalla giurisprudenza, la dichiarata esistenza di precedenti condanne penali passate in giudicato non determina automaticamente la esclusione dalla gara, essendo invece imprescindibile una puntuale valutazione da parte della stazione appaltante proprio della gravità del reato e della sua influenza sulla moralità professionale: tale valutazione è affidata alla più ampia discrezionalità tecnico – amministrativa della stazione appaltante, non richiedendosi un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente che la stazione appaltante abbia acquisito tutti i dati utili, seguendo lo schema tracciato dalla legge per la verifica del requisito della moralità professionale (Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2017, n. 2727; 25 febbraio 2015, n. 927).

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