Corte di Cassazione Civile, Sezione VI – Sentenza 15 febbraio 2018, n. 3790
Servizi Comunali Imposte e tasseMASSIMA
Il professionista, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nella specie, in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il professionista normalmente operi presso uno studio professionale, anche se associato, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell'autonoma organizzazione rispetto ad un'attività rilevante quale organo di una compagine terza.
presentata dal dott. Eugenio de Carlo e dalla dott.ssa Claudia Fornaio
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 13 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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