Presentazione dichiarazione Iva: scadenza fissata a lunedì 30 aprile

FISCO OGGI – Documento 24 aprile 2018

Servizi Comunali Fiscalità enti locali

26 Aprile 2018

Presentazione dichiarazione Iva: scadenza fissata a lunedì 30 aprile

 

 

 

FISCO OGGI

Presentazione dichiarazione Iva: scadenza fissata a lunedì 30 aprile

Deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, da coloro che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali. Disponibili i software di compilazione e controllo

 

Scade lunedì 30 aprile il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (articolo 8, Dpr 322/1998).
 
Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Invece, quelle presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.
 
Come sempre, i modelli a disposizione dei contribuenti sono due:
Iva e Iva base. Il secondo è una versione semplificata del primo e può essere utilizzato solo in determinati casi.
 
Anche quest’anno i modelli presentano alcune significative modifiche, introdotte per adeguarli alle novità normative nel frattempo introdotte dal legislatore in materia di Iva.
 

Chi deve presentare la dichiarazione

In linea generale, sono tenuti a presentare la dichiarazione tutti i titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali.
 

Gli esonerati
Sono, invece, esonerati:

  • coloro che nel 2017 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972), effettuando soltanto operazioni esenti. Tuttavia, l’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (sebbene riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2, Dl 331/1993) o siano state eseguite rettifiche della detrazione (articolo 19-bis2, Dpr 633/1972) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali l’Iva è dovuta dal cessionario (ad esempio, acquisti di oro, argento puro, rottami)
  • coloro che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014)
  • coloro che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011)
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva (articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972)
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva (articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972), che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini Iva
  • i soggetti passivi non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, qualora nel 2017 abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’Iva (articolo 44, comma 3, Dl 331/1993)
  • i soggetti che svolgono attività di intrattenimento e spettacolo e che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale Iva previsto dalla legge 398/1991 e che, quindi, sono esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. 
    Casi particolari di presentazione della dichiarazione
    La disciplina Iva prevede alcune ipotesi in cui la dichiarazione deve essere presentata con modalità ad hoc.
     

    Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
    Nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso del 2017, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono presentare la dichiarazione relativa a tutto il 2017, composta da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte dell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e il secondo per le operazioni registrate dopo tale data.
     
    Invece, nell’ipotesi in cui la procedura concorsuale sia iniziata tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2018 e la dichiarazione non sia stata presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, la stessa deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina, se successiva alla scadenza per la presentazione della dichiarazione.
     

    Cessazione dell’attività
    Coloro che hanno cessato l’attività sono tenuti alla presentazione dell’ultima dichiarazione nell’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata, entro i normali termini.
    In particolare, per le imprese, l’attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.
     
    Nel caso in cui un contribuente nel corso del 2017 ha cessato l’attività (con conseguente cancellazione della partita Iva) e poi nel corso dello stesso anno ha ripreso la medesima o altra attività (con apertura di una nuova partita Iva), deve presentare un’unica dichiarazione costituita da:
  • il frontespizio, nel quale deve essere indicata la partita Iva corrispondente all’ultima attività esercitata nel 2017
  • un modulo in cui devono essere compilati tutti i quadri, riportando i dati relativi all’ultima attività esercitata
  • un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri, riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno e indicando la corrispondente partita Iva. 
    Soggetti non residenti
    Ai fini tributari, il contribuente non residente può operare in Italia alternativamente mediante:
  • rappresentante fiscale - la dichiarazione relativa al soggetto estero, i cui dati devono essere indicati nel riquadro contribuente, è presentata dal rappresentante fiscale, che deve indicare i propri dati nel riquadro dichiarante riportando il codice carica 6
  • identificazione diretta - la dichiarazione deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente; per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati nel riquadro dichiarante i dati del rappresentante, riportando il codice carica 1
  • stabile organizzazione - la dichiarazione relativa al soggetto non residente deve essere presentata seguendo le regole valide per la generalità dei contribuenti Iva. 
    Le principali novità del modelli 2018
    A seguito delle numerose modifiche che hanno interessato la normativa Iva, all’interno dei modelli di dichiarazione di quest’anno sono presenti diverse modifiche.
     
    Tra le principali, ricordiamo:
  • frontespizio - è stato eliminato il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”, in quanto non è più previsto che l’ente o società controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata (articolo 1, comma 27, legge 232/2016, che ha modificato l’articolo 73, terzo comma, Dpr 633/1972)
  • Quadro VE - nella sezione 4, il rigo VE38 è stato rinominato “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter” per l’esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 17-ter (“split payment”)
  • Quadro VH – se ne prevede la compilazione solo se si vuole inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017)
  • Quadro VX - sono stati inseriti i righi VX7 e VX8 per l’indicazione, da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero 2017, rispettivamente, dell’Iva dovuta o dell’Iva a credito da trasferire alla controllante
  • Quadro VO - è stato introdotto il rigo VO26 per la comunicazione, da parte delle imprese minori, dell’opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti (articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973). 
    La scelta del modello
    Come detto, i modelli a disposizione dei contribuenti sono due: Iva e Iva base.
     
    Il modello Iva base, più snello e semplificato rispetto al primo, è adatto alle situazioni fiscali meno complesse e può essere utilizzato solo dai soggetti Iva, sia persone fisiche sia soggetti diversi, che nel corso del 2017:
  • hanno determinato l’Iva dovuta o ammessa in detrazione secondo le regole generali e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio
  • hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse (articolo 34-bis, Dpr 633/1972)
  • non hanno effettuato operazioni con l’estero (ad esempio, cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni)
  • non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta, avvalendosi dell’istituto del plafond (articolo 2, comma 2, legge 28/1997)
  • non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. 
    Il modello Iva Base, invece, non può essere utilizzato:
  • dai soggetti non residenti che hanno istituito in Italia una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
  • dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
  • dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elide per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario
  • dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
  • dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo
  • dall’ente o dalla società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2018, della particolare procedura di compensazione dell’Iva di gruppo
  • dai soggetti che hanno presentato nel 2017 dichiarazioni integrative a favore e che sono tenuti a indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative. 
    Modalità di presentazione
    A prescindere dal modello utilizzato, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate e può essere trasmessa:
  • direttamente dal dichiarante, attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline
  • tramite un intermediario abilitato
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)
  • tramite società appartenenti al gruppo, attraverso il servizio telematico Entratel, nell’ambito di gruppi in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione della dichiarazione per via telematica. 
    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.
    La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.
     

    Software di compilazione e controllo
    Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili i software di compilazione e controllo della dichiarazione.
    Il primo, mediante una serie di domande, determina quale sia il modello Iva più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.
    Il secondo, invece, consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione (e nei relativi allegati) e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
     

    Ulteriori informazioni
    Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione, nonché sui versamenti dell’imposta dovuta, è possibile consultare le istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia per ognuno dei due modelli dichiarativi: istruzioni Iva e istruzioni Iva base (per i versamenti, vedi anche “Venerdì 16 marzo ultimo giorno per il saldo Iva senza interessi”).

    Gennaro Napolitano
    pubblicato Martedì 24 Aprile 2018
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