Mero errore materiale nell'allegazione di DUP errato alla deliberazione di Giunta

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
02 Maggio 2018

In sede di discussione in Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione (DUP) veniva sollevata da un Consigliere Comunale di opposizione l'eccezione di irregolarità dello stesso DUP a causa della presenza di refusi e riferimenti relativi ad altro Comune presenti nello stesso. Dopo la sospensione della discussione il Responsabile del Servizio si è reso conto di aver allegato alla deliberazione, approvata in Giunta il documento di altro Comune che era stato usato come spunto per la stesura del documento e che il file di lavoro utilizzato non era stato salvato. La delibera di Giunta è stata revocata in autotutela dopo due giorni e riapprovata. Conseguentemente è stato anche riapprovato lo schema di bilancio di previsione in Giunta per essere poi messo di nuovo in deposito al Consiglio Comunale per la visione da parte dei Consiglieri Comunali. Il sottoscritto Responsabile non ritiene che il contenuto erroneo del dup potesse essere emendabile nei suoi contenuti nel corso della seduta da parte del Consiglio. Il Regolamento di Consiglio recita testualmente che "gli emendamenti devono essere presentati esclusivamente nella forma scritta al presidente PRIMA che inizi la discussione dell'argomento". La discussione era già iniziata per cui il Consiglio Comunale non avrebbe potuto, a parere dello scrivente, "emendare" il contenuto erroneo del DUP. Inoltre il DUP predetto era stato approvato in precedenza dalla Giunta Comunale. Si precisa che nessun Consigliere aveva effettuato rilievi sul DUP durante il periodo di deposito degli atti e prima della seduta consiliare di discussione.  Si chiede di conoscere, in relazione a tutto quanto sopra descritto, il Vs. parere in merito.

 


 

Risposta

La violazione delle regole di procedimento, pur viziando lo stesso, come nel caso del mancato rispetto di forme e termini per la presentazione e l’approvazione degli emendamenti, non determinano la nullità della deliberazione che potrà essere impugnata solo da coloro che ne abbiano un interesse qualificato. A tal riguardo, quanto alla posizione dei consiglieri, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,  la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti degli organo di cui fanno parte, è limitata ai casi in cui vengono in rilievo determinazioni direttamente incidenti sul diritto all'ufficio ovvero violazioni procedurali lesive in via diretta del munus di componente dell'organo (Cons. Stato, Sez. IV 2.10.2012 n. 5184). In altre parole i singoli consiglieri possono agire contro atti del Consiglio comunale solo quando, in relazione a tali atti, è vulnerato l'esercizio del mandato connesso alla loro carica elettiva. Nessuna norma o principio  conferisce loro, infatti, un autonomo potere di azione popolare tale da consentire di agire sempre e comunque in giudizio al fine di ottenere il ripristino della legalità che assumono violata.

Quanto ad iniziative in autotutela, queste possono essere intraprese dagli organi ove ne ravvisino l’opportunità o addirittura la necessità, almeno fino a che non sono eventualmente decaduti dalla potestà deliberativa, come ad es. in caso di scadenza di termini perentori.

In ogni altro caso, l’ordinamento riconosce da sempre il potere di autotutela per ragioni di opportunità  o vizi di legittimità.

 

Dr. Eugenio De Carlo    27/04/2018

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