Ordinanza contingibile ed urgente e anticipazione dei lavori da parte del Comune in conto dei privati

Approfondimento di Eugenio De Carlo

Servizi Comunali Ordinanze Pubblica sicurezza
di De Carlo Eugenio
05 Maggio 2018

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                  

Ordinanza contingibile ed urgente e anticipazione dei lavori da parte del Comune in conto dei privati

Eugenio De Carlo

Con la recente decisione de Consiglio di Stato (Sez.V, sent. n. 2535 del 26.4.2018), è stata affrontata e risolta una questione del tutto peculiare in merito all’esigenza di fromteggiare il pericolo derivante da un movimento franoso, riguardante alcune proprietà private, che minacciava l’incolumità pubblica e privata.

In particolare, dopo l’emissione di una ordinanza contingibile ed urgente era stato ordinato ai proprietari di un'area di iniziare  lavori di consolidamento dei versanti di rispettiva proprietà, lavori necessari per la tutela della privata e pubblica incolumità, l’Amministrazione comunale ordinante, valutata la perdurante urgenza di intervenire e la necessità che i lavori intimati alle proprietà fossero svolti in forma coordinata e da un unico soggetto per l’intero fronte d’intervento, aveva deciso di realizzare immediatamente essa stessa le opere di eliminazione dello stato di pericolo, in sostituzione del soggetto tenuto e anticipandone la relativa spesa, posta a carico del soggetto tenuto, con la procedura di cui agli artt. 146 e 147 d.P.R. n. 554-1999.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione alla stregua delle seguenti evidenze.

  • La situazione di fatto descritta e specificata nell’ordinanza contingibile e urgente e nei suoi allegati, rendeva ictu oculi evidenti la sussistenza di ragioni di impedimento al rispetto delle garanzie partecipative procedimentali, derivanti dalle particolari esigenze di celerità del procedimento a tutela di interesse di rilievo pubblico, in re ipsa.
  • Il tempo intercorso tra il manifestarsi dell'evento pericoloso e l'adozione dell'ordinanza impugnata non era affatto idoneo a far venir meno il requisito dell'urgenza, atteso che eran ancora sussistente le ragioni di pericolo per la pubblica incolumità tali da rendere evidente la sussistenza del requisito dell'urgenza e indilazionabilità dell'intervento ordinato.
  • La sussistenza dei presupposti ex art. 54 T.U. Enti locali anche in presenza di situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza del pericolo al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3077).
  • L’intervento previsto con l'ordinanza sindacale non doveva avere necessariamente il carattere della provvisorietà, giacché il suo connotato peculiare è l'adeguatezza della misura a fra fronte alla situazione determinata dall'evento straordinario, il che non rende possibile la fissazione astratta di un rigido parametro di valutazione, imponendo invece la valutazione in concreto della soluzione adottata in ragione della natura del rischio da fronteggiare.

Invero, come ritenuto dalla costante giurisprudenza in materia “l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedi mentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (ex multis T.A.R. Torino, sez. II, 05/04/2016, n. 429; in senso analogo Consiglio di Stato, sez. V, 22/03/2016, n. 1189; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697; Id., sez. V, 2 marzo 2015, n. 989: Id., 23 settembre 2015, n. 4466; Id., 25 maggio 2012, n. 3077).

Ritenuta, pertanto, legittima l’ordinanza in ordine ai presupposti giuridici valutati in concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto anche l’iter amministrativo-contabile relativo alle spese da rimborsare all’Ente, atteso che il procedimento contabile finalesi era  concluso con la determinazione dirigenziale, recante sia l'approvazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori svolti per la messa in sicurezza delle aree collinari, sia la liquidazione alla ditta affidataria delle fatture allegate alla richiesta di rimborso.

Inoltre, la liquidazione era stata disposta in base alle speciali procedure contabili di somma urgenza, ratione temporis vigente (attualmente, v. art. 163 d.lgs. n. 50/2016 e art. 191, comma 3, TUEL in materia di lavori di somma urgenza), di cui agli art. 146 e 147 d.P.R. n. 554-1999 e, in particolare, all’art. 147, che descriveva detta celere procedura che comporta l’“immediata esecuzione” dei lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, nonché la “successiva” approvazione lavori e copertura spese da parte della stazione appaltante”.

28 aprile 2018

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