Forma privata registrabile per contratto di appalto per lavori
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Approfondimento di Eugenio De Carlo
Servizi Comunali Ordinanze Pubblica sicurezzaApprofondimento di Eugenio De Carlo
Ordinanza contingibile ed urgente e anticipazione dei lavori da parte del Comune in conto dei privati
Eugenio De Carlo
Con la recente decisione de Consiglio di Stato (Sez.V, sent. n. 2535 del 26.4.2018), è stata affrontata e risolta una questione del tutto peculiare in merito all’esigenza di fromteggiare il pericolo derivante da un movimento franoso, riguardante alcune proprietà private, che minacciava l’incolumità pubblica e privata.
In particolare, dopo l’emissione di una ordinanza contingibile ed urgente era stato ordinato ai proprietari di un'area di iniziare lavori di consolidamento dei versanti di rispettiva proprietà, lavori necessari per la tutela della privata e pubblica incolumità, l’Amministrazione comunale ordinante, valutata la perdurante urgenza di intervenire e la necessità che i lavori intimati alle proprietà fossero svolti in forma coordinata e da un unico soggetto per l’intero fronte d’intervento, aveva deciso di realizzare immediatamente essa stessa le opere di eliminazione dello stato di pericolo, in sostituzione del soggetto tenuto e anticipandone la relativa spesa, posta a carico del soggetto tenuto, con la procedura di cui agli artt. 146 e 147 d.P.R. n. 554-1999.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione alla stregua delle seguenti evidenze.
Invero, come ritenuto dalla costante giurisprudenza in materia “l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedi mentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (ex multis T.A.R. Torino, sez. II, 05/04/2016, n. 429; in senso analogo Consiglio di Stato, sez. V, 22/03/2016, n. 1189; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697; Id., sez. V, 2 marzo 2015, n. 989: Id., 23 settembre 2015, n. 4466; Id., 25 maggio 2012, n. 3077).
Ritenuta, pertanto, legittima l’ordinanza in ordine ai presupposti giuridici valutati in concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto anche l’iter amministrativo-contabile relativo alle spese da rimborsare all’Ente, atteso che il procedimento contabile finalesi era concluso con la determinazione dirigenziale, recante sia l'approvazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori svolti per la messa in sicurezza delle aree collinari, sia la liquidazione alla ditta affidataria delle fatture allegate alla richiesta di rimborso.
Inoltre, la liquidazione era stata disposta in base alle speciali procedure contabili di somma urgenza, ratione temporis vigente (attualmente, v. art. 163 d.lgs. n. 50/2016 e art. 191, comma 3, TUEL in materia di lavori di somma urgenza), di cui agli art. 146 e 147 d.P.R. n. 554-1999 e, in particolare, all’art. 147, che descriveva detta celere procedura che comporta l’“immediata esecuzione” dei lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, nonché la “successiva” approvazione lavori e copertura spese da parte della stazione appaltante”.
28 aprile 2018
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ANAC – 6 maggio 2025 (Delibera n. 91 del 3 marzo 2025)
ANAC – 15 aprile 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ANAC – 28 marzo 2025 (Comunicato del Presidente del 19 marzo 2025)
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