Limiti di spesa art. art. 5 c. 2 D.L. 95/2012

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
03 Maggio 2018

Domenica 13 maggio il Vicesindaco si recherà a Trento per la manifestazione degli Alpini. Andrà in veste ufficiale e sfilerà con la fascia tricolore. La domanda è la seguente. Poiché oltre al Vicesindaco andranno alcuni rappresentanti della sezione locale degli Alpini, era intenzione dell'Amministrazione noleggiare un pulmino da 9 posti senza conducente. Ricordando tuttavia che l'uso dell'auto propria (o in questo caso noleggiata) può essere autorizzato dal dirigente solo in presenza di almeno una delle condizioni previste dal l'articolo 9 della legge 417/1978, cioè le «particolari esigenze di servizio» o il vantaggio economico si chiede se una tale operazione sia legittima (considerando le particolari esigenze) e, nel caso lo fosse, se tale spesa inciderebbe nel limite dell'art. 5 c. 2 del D.L. 95/2012. (30% della spesa sostenuta nel 2011) o può essere considerata una spesa di rappresentanza?

 

 

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Risposta

Le spese per relazioni pubbliche e/o di rappresentanza, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate da: stretta correlazione con le finalità istituzionali; sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'Ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali; rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito; dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata; qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini. Tali iniziative, per essere lecite, devono mantenersi entro certi limiti funzionali (vale a dire coerenza con gli obiettivi da perseguire) e quantitativi.

Nel caso di specie, appare dubbio l’inquadramento del nolo nell’ambito delle spese di rappresentanza dell’Ente, anche perché i soggetti trasportati sono esterni all’ente stesso.

Piuttosto, si potrebbe ipotizzare la concessione del patrocinio comunale e di un contributo ai sensi dell’art.12 L 241/1990 all’associazione locale per partecipare all’evento, laddove si ritenga che l’associazione concorra, in base alla specificità della comunità locale, alle proprie tradizioni e storia, allo svolgimento di attività ritenute utili per la comunità amministrata e riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente locale, tanto da poter essere considerate come connesse al concreto esercizio, sia pure in forma mediata, di specifiche funzioni amministrative.

Dott. Eugenio De Carlo 30/04/2018

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