Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiRelativamente alla cd. verifica preventiva degli inadempimenti, che gli enti locali (come le altre pubbliche amministrazioni) devono effettuare prima di attivare qualsiasi pagamento, la cui disciplina è prevista dall’art. 48 bis del DPR 602/73 e del Decreto 18 giugno 2008 n. 40 (e recentemente aggiornata dal comma 986 dell’art. 1 della legge n. 205/2017); Si chiede il Vs. parere in merito alla seguente problematica: Premesso che il Comune deve erogare ad una persona fisica la somma di oltre euro dodicimila, a titolo di rimborso oneri concessori per decadenza concessione edilizia in quanto, il soggetto a cui deve essere rimborsata la somma , dopo aver ottenuto la concessione edilizia, versando al Comune gli Oneri Concessori dovuti, non ha mai iniziati i lavori per tutta una serie di motivazioni riportati nella richiesta di rimborso oneri; che la legge prevede in tal caso il diritto alla restituzione / rimborso delle somme versate al Comune a titolo di oneri concessori; Per quanto sopra, considerato che la somma supera il limite previsto per la verifica di inadempienza (limite > 5.000,00: somma da erogare € 12.500,00) e che la fattispecie dettagliata sopra non rientra espressamente tra i casi di esclusione della verifica; Si chiede di sapere se il Comune, pur trattandosi di un rimborso di oneri concessori, è tenuto comunque ad effettuare, a carico del soggetto beneficiario della somma, la verifica di inadempienza così come prevista dall’art. 48 bis del DPR 602/73 e del Decreto 18 giugno 2008 n. 40.
Nella materia, oggetto della recente circolare MEF 13/2018, il presupposto oggettivo previsto dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 è il pagamento, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (v. circolare precedente).
Sempre la circolare citata, precisa che l’obbligazione di pagamento da assoggettare alla verifica ex articolo 48-bis può derivare da contratto ovvero da fatto illecito o da “ogni altro atto o fatto idoneo a produrla in conformità all’ordinamento giuridico”, giusta statuizioni dell’articolo 1173 c.c. (tra cui anche i provvedimenti giurisdizionali esecutivi), fatte salve le ipotesi di esclusione dall’obbligo della verifica come declinate nella normativa di settore e come enucleate in via interpretativa dalle circolare RGS.
Il regolamento attuativo delle disposizioni in commento è stato adottato con D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40; decreto che ha individuato le procedure di verifica circa l’esistenza di eventuali inadempienze per debiti esattoriali nonché disciplinato gli effetti della stessa nel caso di riscontrata inadempienza del soggetto beneficiario.
Gli obblighi di verifica sopra citati, quindi, possono derivare non solo dalla presenza di un contratto che regola il rapporto tra l’Amministrazione ed il beneficiario del pagamento stesso, ma possono scaturire obblighi di pagamento, pur in assenza di un contratto, nell’ipotesi di gestione di affari altrui (c.d. negotiorum gestio ai sensi dell’articolo 2028 c.c.), di pagamento dell’indebito (articolo 2033 c.c.), di arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.), di risarcimento per fatto illecito (articolo 2043 c.c.) di rovina di edificio (articolo 2053 c.c.), di responsabilità precontrattuale (articolo 1337 c.c.), ecc.
Non sono oggetto di verifica ex art. 48-bis i pagamenti relativi a:
versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona;
corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona;
pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o operazioni di peacekeeping;
pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico o per fronteggiare situazioni di calamità;
pagamenti a titolo di assegno alimentare;
sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento;
indennità per inabilità temporanea al lavoro;
finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari;
trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali;
crediti impignorabili (ex art. 545 c.p.c.).
Pertanto, la voce oggetto di quesito si ritiene soggetta a verifica, essendo riconducibile in senso lato alla nozione di pagamento derivante da ogni atto o fatto da cui scatirisce un obbligo legale.
Dott. Eugenio De Carlo 30/04/2018
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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