Restituzione del credito di firma alla banca ex tesoriere
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana – Sentenza 10 aprile 2018, n. 84
Servizi Comunali BilancioMASSIMA
La convenzione di Tesoreria, base contrattuale del rapporto di tesoreria – rep. 4418 del 5 marzo 2004 avente validità dall’1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 e prorogata con verbale di deliberazione G.C. n. 197 del 26 novembre 2008 per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2013, prevedeva all’art. 5, comma 7, “in merito alle riscossioni di somme affluite sui c/c postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti è disposto, di norma, dall’ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e, il terzo giorno lavorativo successivo, accredita l’importo corrispondente sul conto di Tesoreria. Anche in mancanza dell’ordinativo da parte del Comune, il Tesoriere è comunque tenuto a prelevare almeno ogni 15 giorni le somme giacenti chiedendo la successiva regolarizzazione all’Ente”, assegnando un termine perentorio per lo svuotamento dei conti correnti postali e disponendo in ordine agli importi da prelevare, pattuizioni non osservate dall’agente contabile e determinative di interessi lordi non erogati al Comune per un importo pari ad € 2.272,62 conseguente ad intempestivo riversamento delle somme stesse sul c/c bancario di tesoreria.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Paolo Dolci
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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