Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiIl nostro comune ha approvato nel 2015 un regolamento con i criteri quali-quantitativi di rifiuti assimilabili agli urbani. Da un controllo sulle utenze non domestiche presenti sul nostro territorio è emerso che alcune superano di gran lunga il criterio quantitativo stabilito (pari a 8 tonnellate annue per tipologia di rifiuto). L’Amministrazione mi chiede ora, con piano finanziario e relative tariffe deliberate come procedere, essendo intenzione di sottrarli al servizio pubblico di raccolta. Potrò continuare in tal caso a tassare queste attività per la sola quota fissa?
Come noto, i Comuni, hanno il potere regolamentare di assimilare ai rifiuti urbani, quelli speciali, sia pur nel rispetto dei criteri dettati dalla delibera interministeriale del 1984, fissandone, come nel caso di specie i limiti qualitativi e quantitativi (cassazione 9631/2012). L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani resta di competenza comunale anche nel modello di gestione del servizio rifiuti delineato dal Dlgs n. 152/2006, in base a quanto previsto dall'articolo 198, comma 2, lettera g) del medesimo decreto.
Tuttavia l'assimilazione deve avvenire secondo i criteri dettati dalle normative statali che attendono di essere aggiornate da quasi 20 anni, allorquando già il Dlgs n. 22/1997 aveva previsto l'emanazione di nuovi criteri. Di fronte alla perdurante inerzia, anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del Dlgs n. 152/2006 che aveva imposto l'adozione dei nuovi criteri statali entro il maggio 2008, il Tar del Lazio, con la pronuncia n. 4611 del 13 aprile 2017 aveva assegnato al Ministero competente un termine di 120 giorni per provvedere all'emanazione del decreto. Lo schema di decreto, seppur “bozza”, resta ad oggi ancora in attesa di sottoscrizione e pubblicazione, pertanto continuano a rimanere vigenti le predette disposizioni attuative del Decreto Ronchi. In merito si è espressa di recente la Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 26.01.2018 n. 1987 con la quale la suprema Corte, ribadisce che in assenza del tanto atteso Decreto, risulta legittima la potestà comunale in materia, da esercitarsi in ogni caso entro i limiti del D.L. n. 152/2006.
Da un punto di vista strettamente contabile, si ritiene, stante l’attuale quadro normativo e l’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, che non sia possibile modificare in divenire il PEF tari, sottraendo alla tassazione le utenze non domestiche che superano i limiti stabiliti da regolamento.
Dott. Gianluca Russo 30/04/2018
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