Abilitazione professionali tecnici comunali non laureati

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
04 Maggio 2018

Per il personale tecnico UTC, diplomati geometri in data antecedente all’anno 1985 ed in servizio a partire dall’anno 1989 con qualifica professionale tecnica, vige l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale per la firma di progetti tecnici nei limiti delle loro competenze? A tal fine si riportano le seguenti norme:

D.Lgs 50/2016, art. 216, comma 27-septies che recita: “ Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione”;

Legge 18 giugno 1931, n. 889, il cui art. 65, recita testualmente: "Chi abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 51 (della medesima L. 889/1931) presso l'istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente: ... omissis ... per la sezione per geometri: il diploma di geometra, che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici".

• Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, tuttora in vigore, all’art. 7, comma 1, stabilisce: “Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.”

• Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 634, in data 12 giugno 1997 (in Cons. St. 1997, I, 753 – vedi allegato n. 1), la cui massima recita in questi precisi termini: "In base al disposto dell'art. 3, l. 7 marzo 1985, n. 75 (recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri), la produzione di copia del diploma di geometra conseguito prima dell'entrata in vigore della legge stessa va considerata equivalente alla produzione del "certificato di abilitazione all'esercizio della professione di geometra", ai fini dell'ammissione ai concorsi, a nulla rilevando che l'interessato non sia stato mai iscritto all'albo"( tra l’altro tutti i firmatari della pratica di cui trattasi sono stati iscritti all’albo fino al momento dell’assunzione presso questo Ente per incompatibilità con le norme che regolano il pubblico impiego dei tecnici diplomati.

Ciò in quanto I Vigili del Fuoco richiedono l’abilitazione per la presentazione di progetti da parte del Comune.

 

 

Risposta

L’art. 216, comma 27 septies deld.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con riferimento alla progettazione da parte delle amministrazioni pubbliche in materia dilavori, dispone che relativamente alle previsioni dell’art. 24, comma 3, del citato decreto, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

La disposizione è chiara ed interviente, in sede correttiva, per superare le incertezze dovute al testo originario del d.lgs. n. 50/2016, ribadendo quanto previsto nel previgente codice, in relazione al quale  anche il dipendente non abilitato potva apporre la firma ad un progetto purché siano rispettati i seguenti requisiti (art. 253, comma 16 del Codice d.lgs. n. 163/2006):  il progetto non esuli dalle competenze previste dagli ordinamenti professionali (art. 52 R.D. 2537/1925 e art. 4 L. 395/1923 per gli architetti; art. 51 R.D. 2537/1925 e art. 18 R.D. 274/1929 per gli ingegneri;  art. 16 R.D. 274/1929 per i geometri...).

La citata disposizione, dunque, è valida erga omes, compresi i VVFF, fatti salvi i limiti previsti dagli ordinamenti profesionali (v. art. 16 RD 274/1929 : l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici : cfr. al riguardo TAR Basilicata sent. n. 280/2010 : “…poiché la progettazione dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico costituisce un’ opera pubblica di sostanziale importanza, implicante la risoluzione di problemi tecnici di una certa complessità, due dei membri della commissione, geometri del comune, non avrebbero potuto progettare i lavori in questione e conseguentemente non avrebbero potuto essere considerati esperti nello specifico settore oggetto del contratto e idonei a poter valutare con la dovuta cognizione e preparazione i progetti presentati..)

Pertanto, eventuali questioni dovrebbero riguardare proprio detti limiti atteso che secondo la giurisprudenza (v., ad es. Consiglio di Stato, sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015) ha osservato che “A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, e come si desume anche dalle l. 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949, n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali. Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto”.

Anche secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti all’albo, senza che nulla sia stato modificato dalle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 (Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038), con conseguente nullità del contratto d’opera professionale intercorso con un geometra, che abbia avuto ad oggetto una costruzione per civile abitazione, il cui progetto abbia richiesto l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato (Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2007, n. 12193; 26 luglio 2006, n. 17028; 25 maggio 2007).

Inoltre, con la sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009, la Cassazione civile (sezione II) ha precisato che “i limiti posti dall’art. 16, lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dall’assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato. E’ pertanto esclusa la possibilità di un’interpretazione estensiva o “evolutiva” di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendo pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme – art. 2 l. 5 novembre 1971, n. 1086, e art. 17 l. 2 febbraio 1974, n. 64 – che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri della vigente normativa professionale”.

Inolte, nek parere n.2539/2015 dell’Adunanza Sez. II del 24 giugno 2015 depositato il 4 settembre scorso,   il CdS giunge ad esprimere una terza via interpretativa, focalizzando il criterio della tutela della pubblica incolumità quale principio spartiacque nelle competenze strutturali, già peraltro espressamente codificato nell’art. 64, co. 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (e già prima nell’art. 1, co. 4, l. n. 1086 del 1971) e del quale l’art. 16, lett. l), R.D. n. 274 del 1929 faceva puntuale applicazione. Ritiene infatti opportuno interrogarsi su cosa consista in dettaglio la competenza di geometri alla progettazione ed esecuzione di “modeste costruzioni civili”, vista l’indeterminatezza del requisito della modestia (come riconosciuto dallo stesso Consiglio nazionale dei geometri nella nota del 25 ottobre 2012), modestia che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 1985, n. 390; Sez. II, 12 maggio 1993, n. 202), va valutata sia sotto l’aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l’opera solleva), occorre mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l) dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929, ed in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di particolare rigore.

Dott. Eugenio De Carlo 03/05/2018

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