Imballaggi secondari e primari: come rapportarsi con la Tari

Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
07 Maggio 2018

Un supermercato presente sul nostro territorio chiede di modificare la superficie tassata ai fini della TA.RI sottraendo all’applicazione della stessa le superfici produttive di rifiuti speciali consistenti negli imballaggi terziari e secondari prodotti dal punto vendita per lo smaltimento dei quali l’azienda ha attivato un proprio percorso di recupero. A tal fine ha individuato a tassazione solo poche aree (circa il 12% circa dell’intera superficie occupata ossia spogliatoi, uffici, parte della zona cassa nonché zone relative ai freschi salumi/frutta e verdura) esponendo le seguenti considerazioni (punti cardine!) a sostegno di questa richiesta ovvero:

1. che produce imballaggi secondari e terziari (cartoni plastiche miste pallets in legno e plastica);

2. che tali rifiuti sono prodotti nei magazzini e negli spazi di pertinenza, ove le merci vengono private sia degli imballaggi terziari, che costituiscono la massima parte, sia degli imballaggi secondari, in vista del loro posizionamento sugli scaffali;

3. che tali rifiuti per loro natura vengono smaltiti con propria organizzazione e a proprie spese ossia con un sistema completo ed autonomo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali provvedendo al relativo smaltimento senza che nulla venga conferito al servizio pubblico;

4. che il regolamento comunale è illegittimo nella parte in cui assimila ai rifiuti urbani i rifiuti speciali prodotti da utenze non domestiche e smaltite a spese di produttori, escludendoli solo dalla parte variabile della tariffa, restando assoggettati alla parte fissa;

5. che le uniche superfici degli esercizi commerciali assoggettabili a TARI sono le aree produttive di rifiuti urbani ossia uffici, servizi ed aree Mall (cita a tal fine giurisprudenza CTP Roma, Torino Bari anni 2016-2015-2014);

6. che secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito l’Ente comunale deve applicare l’esonero della tassa rifiuti ove il contribuente fornisca piena prova del modo in cui provvede allo smaltimento diretto;

7. che occorre evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e che sono tenuti a pagare ditte specializzate per il loro smaltimento in quantità maggiori di quelle previste dalla deliberazione comunale.

 

l’Ente ha iscritto tale supermercato per tutte le superfici calpestabili presenti ossia quelle sulla quale la merce è esposta, comprese le zone dove si trovano le casse, quelle dei magazzini ed altre superfici con destinazione uffici, servizi e spogliatoi, escludendo solo le aree riservate ai macchinari o attività dove non è solita la presenza umana. In base a quanto previsto dal nostro vigente regolamento, questo Ente ogni anno determina, sulla base della documentazione prodotta dalla ditta in questione che dimostra puntualmente di aver avviato al recupero tramite propri soggetti autorizzati, non la riduzione della superficie tassabile bensì il diritto ad una riduzione tariffaria della quota variabile (fino al 70% della stessa). Quanto al servizio NU che viene effettuato a loro favore, lo stesso si articola in un passaggio settimanale (privativa comunale) di un rifiuto indifferenziato a porta a porta (come da reportage fotografico) pur essendoci sul territorio, da oltre un ventennio, una raccolta differenziata spinta.

 

QUESITO: Il comma 649 in materia di IUC-TARI, sottolinea che nella determinazione della superficie assoggettabile a tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in maniera continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrano l’avvenuto trattamento in conformità alla legislazione vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della tassa, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Nella fattispecie la tipologia di rifiuto riguarda prevalentemente imballaggi di tipo secondario o terziario; in merito a questi ultimi si rileva quasi con certezza che l’assimilazione dei rifiuti da imballaggio terziario dovrebbe essere esclusa dal calcolo della tassa (solo parte variabile oppure anche parte fissa?) mentre quella da imballaggi primari e secondari (ovviamente non pericolosi) purché in presenza di un servizio di raccolta differenziata, dovrebbe essere confermata nel calcolo delle superfici tassabili ai fini TA.RI. Alla luce di quanto illustrato in premessa, per gli imballaggi secondari come si dovrà comportare il Comune? Come è possibile individuare le aree di produzione di questi rifiuti? Per esempio la zona dove vengono esposti i prodotti (zona scaffali), devono essere tassate?

Risposta

Il comma 649 disciplina due distinte tipologie di rifiuti, in relazione ai quali prevede diverse modalità di tassazione. Il primo comma riguarda l’esclusione dalla tassazione delle aree che producono rifiuti speciali ovvero non assimilati agli urbani per qualità o per quantità. Il comma secondo prevede una riduzione della parte variabile della tariffa in proporzione con la quantità di rifiuti avviato al riciclo. Differenza: nel primo caso le aree sono escluse per cui non si applica né la parte fissa nè la parte variabile; nel secondo caso, trattandosi di rifiuti assimilati gli urbani per i quali il produttore decide di optare per l’avvio autonomo al riciclo, la riduzione spetta solo sulla parte variabile della tariffa. L’assimilazione dei rifiuti (e pertanto l’assoggettamento alla privativa comunale) viene determinata con regolamento comunale sia per quantità che qualità dei rifiuti. Per cui la risposta al quesito deve essere rintracciata nell’analisi del proprio regolamento di assimilazione: se l’utenza in questione produce rifiuti assimilati non è possibile decurtare superficie ma, eventualmente riconoscere solo la riduzione per i rifiuti avviati al riciclo (qualora dimostrato); se, altresì, produce rifiuti non assimilati occorre escludere le aree che producono tali rifiuti che qualora impossibilitati ad individuarle per la promiscuità delle stesse con le arre produttive di rifiuti assimilati, è possibile applicare una riduzione forfettaria sull’intera superficie. In ogni caso non si ravvisa alcuna motivazione per la quale si dovrebbero escludere le aree adibite a scaffali del supermercato.

 

Dott. Luigi D’aprano 02/05/2018

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