Il Consiglio di Stato dice No a richieste d’Accesso “tautologiche” e NO a “sterili” richieste di atti già oggetto di pubblicazione ex D.Lgs.33/2013

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Servizi Comunali Accesso
di Palumbo Pietro Alessio
13 Agosto 2018

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                                

Il Consiglio di Stato dice No a richieste d’Accesso “tautologiche” e NO a “sterili” richieste di atti già oggetto di pubblicazione ex D.Lgs.33/2013

 

Pietro Alessio Palumbo

 

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 1148/2018 (riportata nel file allegato) ha respinto il ricorso in appello alla sentenza del Tribunale Amministrativo per la Puglia n° 1372 del 13 dicembre 2016, nella quale lo stesso ha considerato sterile una richiesta di ostensione di atti già oggetto di pubblicazione obbligatoria on-line ai sensi del Decreto legislativo n°33/2013 e sfornita quantomeno di necessari indizi d’esistenza, la richiesta di accesso a ulteriore documentazione. Secondo la sentenza in analisi del Consiglio di Stato, il diritto di accesso è riconosciuto solo per atti esistenti e detenuti dall'Amministrazione: non si possono accogliere istanze non corredate dalla prova della presenza degli atti a cui viene chiesto l'accesso, salvo il limite che, se il ricorrente fornisca argomenti e indizi circa l'esistenza degli atti di cui chiede l'accesso, spetterà all’Amministrazione fornire la prova contraria. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale ha correttamente rilevato - a giudizio del Consiglio di Stato - che la loro sussistenza era sfornita di prova, avendo l’appellante sviluppato un’argomentazione “tautologica” ( i documenti non possono non esserci ), evidentemente inidonea a fornire valore indiziario circa l’esistenza materiale dei documenti di cui si chiede l’ostensione. Il Consiglio di Stato condivide anche l’assunto della sentenza di primo grado, secondo cui per gli atti concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio, in quanto atti a pubblicazione obbligatoria, il relativo diritto di accesso è soddisfatto con la mera loro divulgazione sul sito web istituzionale dell’ente coinvolto. Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 stabilisce che per pubblicazione s’intende l’inserimento, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A al medesimo Decreto, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti internet istituzionali direttamente ed immediatamente, senza alcuna autenticazione e/o identificazione. Di conseguenza, nel caso di atti sottoposti a pubblicazione obbligatoria - come quelli oggetto di causa – il diritto si esercita da parte di chiunque senza spese, deviazioni e prontamente, in assenza di riconoscimenti o individuazioni, rendendo obsoleta e antiquata la tradizionale forma di accesso documentale che, riguardo ai predetti atti, comporterebbe viepiù una illegittima duplicazione di attività e procedimenti amministrativi, priva di motivante utilità pubblica e/o privata.

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