Validità audio o video registrazione consiglio comunale come documento sostitutivo di verbale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Approfondimento di Eugenio De Carlo
Servizi Comunali ConsiglioApprofondimento di Eugenio De Carlo
Scioglimento del Consiglio comunale per riduzione dell’organo assembleare a causa dell’impossibilità di surroga dei componenti del consiglio.
CAPO II - Controllo sugli organi
Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con d.P.R., su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
(lettera aggiunta dall'articolo 32, comma 7, legge n. 326 del 2003)
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo Statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
(comma aggiunto dall'articolo 32, comma 8, legge n. 326 del 2003)
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.
Pubblicato il 03/04/2018
N. 02131/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Luigi Perillo, Giuseppe Spina e Melania Rocco, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio digitale presso la p.e.c. del difensore e domicilio fisico elettivo in Napoli al viale Gramsci N. 116 presso lo studio dell’avv. Orazio Abbamonte;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, con domicilio digitale presso la p.e.c. di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz, 11;
U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, con domicilio digitale presso la p.e.c. di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz, 11;
Comune di Quarto, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Demetrio Martino, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Rosa Capuozzo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio digitale presso la p.e.c. dei difensori;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
1.del decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 27821 del 5.2.2018, con il quale si è disposta la sospensione degli organi del Comune di Quarto e si è proceduto alla nomina del Commissario prefettizio per la temporanea gestione dell’Ente;
2.della nota dell’U.T.G. di Napoli prot. n. 1100 del 2.2.2018 di riscontro del Ministero dell’Interno alla richiesta di parere del Comune di Quarto;
3.del parere del Ministero dell’Interno di data ed estremi ignoti, richiamato nella nota sub b), con il quale si è ritenuta preclusa la surroga dei consiglieri dimissionari per presunta impossibilità di deliberazione del Consiglio Comunale in prima convocazione;
4.ove occorra, della nota del Comune di Quarto prot. n. 3952 del 31.1.2018 di richiesta di parere alla Prefettura di Napoli ed al Ministero dell’Interno;
5.ove occorra, dello Statuto Comunale (art. 21) e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di Quarto (art. 28), se intesi a richiedere il quorum strutturale di prima convocazione anche per la surroga dei consiglieri dimissionari;
6.di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
7.del Decreto del Presidente della Repubblica del 21.2.2018 con il quale si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Quarto e si è proceduto alla nomina del Commissario Straordinario Prefettizio per la temporanea gestione dell’Ente;
8.della proposta e della Relazione del Ministero dell’Interno del 14.2.2018;
9.di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Napoli, nonché l’atto di intervento di Rosa Capuozzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 10/02/2018 e depositato in data 13/02/2018, i ricorrenti premettevano in fatto:
-di essere consiglieri comunali del Comune di Quarto, eletti all’esito della consultazione elettorale del giugno 2015;
-che il Comune di Quarto aveva una popolazione superiore ai 10.000 abitanti e, perciò, all’organo consiliare erano assegnati n.24 consiglieri;
-che, nel corso della consiliatura, detto organo consiliare subiva una prima riduzione del numero dei suoi componenti, da 24 a 17, a causa dell’impossibilità di surrogare i consiglieri dimissionari candidati nella lista del “Movimento 5 Stelle”, assegnataria di 15 seggi;
-che, nel gennaio 2018, si erano verificate ulteriori dimissioni di consiglieri comunali e, segnatamente, di n.1 consigliere comunale in data 24/01/2018 e di n.6 consiglieri comunali in data 29/01/2018;
-che, pertanto, il numero dei consiglieri comunali in carica si era ridotto a 10;
-che, nonostante non si fosse realizzata la fattispecie dissolutoria tipica di cui all’art.141, comma 1 lett. b) n.3 d.lgs. n.267/2000, in carenza del requisito della contestualità delle dimissioni e stante la possibilità di surroga dei consiglieri dimissionari, la Prefettura di Napoli, con il provvedimento impugnato sub 1) dell’epigrafe, aveva disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Quarto.
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti articolavano plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 06/03/2018 e depositato in pari data, i ricorrenti impugnavano il decreto del Presidente della Repubblica del 21.2.2018 con il quale si era disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Quarto e si era proceduto alla nomina del Commissario Straordinario Prefettizio per la temporanea gestione dell’Ente, reiterando anche avverso tale atto le censure di legittimità già articolate con il ricorso principale.
Si costituiva in resistenza il Ministero dell’Interno.
Interveniva ad adiuvandum Rosa Capuozzo, già Sindaco del Comune di Quarto, eletta all’esito delle consultazioni elettorali del giugno 2015.
All’udienza camerale del 21/03/2018, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è di pronta soluzione, di tal che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Collegio è dell’avviso che nel caso di specie correttamente l’autorità prefettizia ha ritenuto che non potesse farsi luogo alla surroga dei consiglieri dimissionari, per la sopravvenuta impossibilità per l’organo consiliare, a seguito delle dimissioni di 14 consiglieri comunali sui 24 assegnati al Comune di Quarto, di costituirsi regolarmente in sede di prima convocazione.
Ai sensi dell’art.27 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale di Quarto, il Consiglio comunale è, infatti, riunito validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computandosi a tal fine il Sindaco, e cioè con la presenza di almento13 consiglieri (sui 24 assegnati), laddove il successivo art.28 del medesimo regolamento regola il quorum costitutivo per la regolarità dell’adunanza consiliare in seconda convocazione, fissandolo nella presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati (senza, questa volta, computare il sindaco).
Ciò posto, il Collegio osserva, altresì, che a voler seguire la prospettazione attorea, secondo cui l’astratta possibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari solo in seduta di seconda convocazione - nonostante l’oggettiva impossibilità che l’organo consiliare si riunisca regolarmente in prima convocazione - impedirebbe la configurabilità di un’ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale, dovrebbe concludersi nel senso della sostanziale disapplicazione di una norma regolamentare introdotta dall’ente territoriale, nello svolgimento della autonomia normativa di cui è titolare, a garanzia del corretto funzionamento dei propri organi e, tra questi, di quello maggiormente rappresentativo dello specifico corpo elettorale che fa capo all’ente comunale.
Appare, perciò, del tutto condivisibile, proprio su un piano logico-giuridico, la considerazione formulata del TAR Puglia Lecce che, chiamato a pronunciarsi in sede cautelare in relazione ad una vicenda analoga, ha evidenziato che “rientra nella stessa ratiodella previsione che distingue tra sedute di prima e seconda convocazione attribuendo preferenza alle prime (per le ragioni di maggior rappresentatività sopra evidenziate) che deve ritenersi insita nel sistema la necessità che, affinché il consiglio possa continuare ad operare senza essere sciolto, esso debba garantire quantomeno in astratto (con la presenza del relativo numero minimo legale) la valida costituzione dell’assemblea in prima convocazione” (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 17/01/2015 n.33; cfr. in termini anche TAR Venezia, sez. I, n.1689/2008; cfr. contra Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2006, n.640).
L’impugnativa, articolata in ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti, va, pertanto, respinta.
Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e al contrasto giurisprudenziale esistente, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Ida Raiola |
Salvatore Veneziano |
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Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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