Accesso agli atti del consigliere comunale

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
08 Maggio 2018

Questo comune sta predisponendo il regolamento per la disciplina dell'accesso agli atti dei consiglieri comunali, nel quale intende prevedere anche l'accesso degli stessi al protocollo informatico dell'ente . Ad oggi le richieste e relative risposte provenienti da organi di polizia giudiziaria e dal tribunale per i minorenni vengono protocollate ma senza la scansionate in quanto le stesse sono relative ad indagini o attività di P.G.. La predetta corrispondenza rimane nella disponibilità e conoscenza esclusivamente degli incaricati di P.G. o del servizio anagrafe o servizi sociali a seconda della tipologia di richiesta . Si chiede se il consigliere comunale abbia diritto di accedere anche alla predetta corrispondenza sia a seguito di richiesta specifica proveniente dal consigliere comunale o accedendo al protocollo informatico dell'ente.

 

 

Risposta

Al cittadino, come al consigliere comunale è precluso l’accesso a denunce, esposti, verbali di accertamento e ogni altro documento relativi a fatti costituenti reato e soggetti a segreto istruttorio. E’ ammesso, invece, l’accesso agli esposti al di fuori di un procedimento penale, ma nell’ambito di un procedimento amministrativo a seguito del quale è stato attivato un procedimento di verifica o ispettivo, e ciò in quanto colui il quale subisce tale procedimento ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (Tar Toscana, sez. I, 3 luglio 2017, n. 898).

 

In questo senso, si è ritenuta non accoglibile una istanza relativa a copia di una lista inviata dalla Procura della Repubblica al Comune degli immobili effettivamente sottoposti ad accertamenti tecnici da parte della Polizia locale ovvero da parte di altre Forze di polizia oppure ancora da parte dell’Ufficio tecnico comunale, essendo evidente la natura di dati giudiziari degli atti in questione, che rientrano nella categoria di quelli esclusi dall’accesso documentale ai sensi dell’art. 24, commi 1, lett. a) e 7, della legge n. 241/1990 (TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II QUATER – sentenza 12 dicembre 2016 n. 12318).

 

Invero, il munus pubblico che caratterizza il consigliere comunale consente di esercitare l’accesso senza particolari obblighi motivazionali, fatti salvi i limiti all'esercizio di tale diritto si rinvengono nel fatto che l’esercizio del diritto ossia che deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative. Tuttavia, non consente di accedere anche nei casi tutelati dall’ordinamento come nei casi suddetti.

 

L'accesso dei consiglieri comunali è consentito anche quando si tratti di dati sensibili, ma soltanto se indispensabile per lo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo, restando ferma la necessità che i dati così acquisiti siano utilizzati per le sole finalità connesse all'esercizio del mandato.

 

Ma come detto, per quanto concerne l'accesso agli atti di polizia giudiziaria sussiste, in generale, un divieto di ostensione degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. 

 

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 07/05/2018

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