Registrazione webinar " PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO NELLA PA, NORMATIVA E OBBLIGHI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA"
presentata dal dott. Giustino Goduti
Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiL’Agenzia delle entrate provvede costantemente a richiedere il pagamento della tassa di registro connessa alla registrazione delle sentenze relative a procedimenti giudiziari nei quali è parte in causa questo ente. Ancorché debba essere posto a carico della parte soccombente, l’Agenzia delle entrate provvede ad inviare la richiesta di pagamento ad entrambe le parti in causa in qualità di coobligati. Considerato che in molti casi le parti soccombenti non procedono al pagamento della tassa di registrazione, si chiede quale sia il comportamento corretto da tenere nel caso di richiesta di pagamento a seguito di una sentenza nella quale l’Ente è risultato vincitore:
1) necessario preventivamente prima di procedere a qualsiasi pagamento richiedere il pagamento della tassa alla parte soccombente?
2) qualora la parte soccombente non voglia o non possa pagare la tassa, l’Ente è comunque tenuto al pagamento di quanto richiesto considerando che l’Ente, che vanta un credito nei confronti della parte soccombente che non potrà riscuotere subisce un danno primario, dovendo accollarsi anche gli oneri (in certi casi, in relazione al valore della causa, molto onerosi) del pagamento della tassa di registro per conto dell’altra parte subirà un danno secondario ulteriore?
Ai sensi dell’art. 37, d.P.R. n. 131/1986, sono soggetti all’imposta di registro “Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere”. Ai sensi, poi, dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, è prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale (nella misura del 3%) alle sentenze “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”.
L'art. 57 comma 1, d.P.R. n. 131/1986 prevede che sono tenute al versamento dell’imposta le parti in solido (ossia, tutte le parti, per l’intero della somma), con divisione nei rapporti interni per quote uguali tra le due parti, attore e convenuto (artt. 1298 c.c. e 55 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634).
Quindi, l’obbligo di registrazione (imposto ex lege) grava su tutte le parti del processo in via solidale, senza alcuna distinzione tra parte soccombente o vittoriosa; ne deriva che il Comune è debitore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e che il debito massimo del Comune, in altre parole, è sempre l'importo complessivo dell'imposta di registro (salvo il diritto di rivalsa sulla parte soccombente).
Il comportamento più corretto e virtuoso da tenere è quello, quindi, di pagare e di rivalersi, con tempestività, sulla controparte avviando la procedura esecutiva per il recupero delle somme dovute in quanto si tratta di spese precettabili; diversamente, il debito si consoliderebbe e si potrebbe essere costretti a dover pagare le ulteriori somme necessarie per la riscossione coattiva, concretizzando, in questo caso, un danno erariale.
Dott. Pietro Cucumile 07/05/2018
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