L’unico modo non mortis causa per poter variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al Comune attraverso cui l’area de qua può rientrare d’imperio nella piena disponibilità dell’Amministrazione municipale che, a sua volta, potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
Dal canto suo, il Comune ha solo la facoltà e non l’obbligo di accettare la rinuncia alla concessione, sino, naturalmente, alla sua naturale scadenza, sempre che, quest’ultima, non sia a tempo indeterminato, e, quindi, stipulata prima dell’entrata in vigore il 10 febbraio 1976 del D.P.R. n° 803/1975; per quelle successive a tale data, la durata massima è, invece di 99 anni, salvo rinnovo, il quale, poi, si traduce in una nuova concessione avente per oggetto la stessa tomba. Tanto in estrema sintesi semplificatoria.
Per la formalizzazione della retrocessione di cui sopra trovano, in ogni caso, applicazione le norme di legge e di regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000.
Ciò detto si ritiene che il sistema di stipula dell’atto di concessione cimiteriale possa avvenire anche nella forma della “scrittura privata non autenticata”. A tal fine, si consideri che, ai sensi del d,P.R. n° 131/1986 e della risoluzione Ministero delle Finanze n° 128 del 17 luglio 1996, le concessioni demaniali, tanto se riferite a loculi che ad aree per la costruzione di tombe di famiglia, ricadono nell’ambito dell’art. 5 della tariffa, parte I allegata al D.P.R. n° 131/1986 e dell’art. 2 della tariffa parte II allegata al medesimo Decreto; inoltre, gli atti relativi alle concessioni cimiteriali redatti nella forma della scrittura privata non autenticata sono esclusi dall’obbligo di registrazione quando l’ammontare dell’imposta fissa risulta inferiore alla misura fissa vigente al momento della stipula, mentre se superiore sono soggetti a registrazione. Per gli atti di concessione cimiteriale redatti nella forma della scrittura privata non autenticata si potrà procedere con l’apposizione del visto del segretario comunale per l’iscrizione a repertorio e l’inserimento della clausola “soggetto a registrazione in caso d’uso”.
In conclusione, si ritiene che il Comune possa accettare la proposta di retrocessione di un colombaro, ben motivando nelle premesse del provvedimento da adottare in termini di utilità che ne avrebbe l’Ente, in quanto si tratta di un’offerta che corrisponde anche ad un canone di economicità dell’azione amministrativa, consentendo al Comune di poter riutilizzare alcune aree pubbliche; il tutto attraverso una modifica dell’originaria concessione cimiteriale, anche nella forma della “scrittura privata non autenticata”.
Dott. Pietro Cucumile 07/05/2018