Il fondo rischi contenzioso e le significative probabilità di soccombenza

Approfondimento di Eugenio De Carlo

Servizi Comunali Bilancio preventivo
di De Carlo Eugenio
14 Maggio 2018

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                

Il fondo rischi contenzioso e le significative probabilità di soccombenza.

 Il punto 5.2 lettera h) dell’allegato A /2 al D. Lgs. n. 118/2011 : il rischio di spese legali e i relativi accantonamenti.

Eugenio De Carlo

 

Tra i fondi di natura vincolata previsti dal Legislatore nel sistema di contabilità armonizzata, che gli enti locali sono obbligatoriamente tenuti ad istituire, vi è quello a garanzia del rischio delle spese legali disciplinato dal principio contabile di cui al punto 5.2 lettera h) dell’allegato A /2 al D. Lgs. n. 118/2011, secondo il quale: “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione)”.

Il suddetto principio è stato così interpretato dalla Corte dei conti (cfr., ad es., Sezione controllo Lombardia, delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017): “… è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l’eventuale soccombenza nel giudizio. Se poi l’ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l’accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombenza appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi.

Dunque, l’ente nel bilancio preventivo dovrà incrementare il Fondo rischi e individuare in parte corrente le risorse necessarie al pareggio; l’accantonamento pertanto riguarderà solo il rischio derivante delle maggiori spese legate al contenzioso ulteriore e spetta all’organo di revisione attestare la congruità di tale accantonamento/incremento del Fondo rischi a copertura di ulteriori spese per eventuali soccombenze a tutela degli equilibri di competenza (cfr. Corte dei conti, Sezione Regionale Controllo Campania, n. 238/2017/PAR).

 

La significativa probabilità di soccombenza.

Il principio suddetto non definisce cosa deve intendersi per “significativa probabilità di soccombenza”, quale presupposto per l’accantonamento nel fondo rischi inerente il contenzioso in corso, né si segnalano pareri giuscontabili che lo definiscano.

Letteralmente, il termine significativo indica “che ha particolare importanza”, mentre il termine probabilità “esprime il grado, la misura in cui si considera che un evento possa accadere” (v. Dizionario Garzanti), per cui la significativa probabilità di soccombenza dovrebbe essere corrispondente ad un importante grado di soccombenza in giudizio.

Alcuni enti, ad esempio, hanno disciplinato l’applicazione del suddetto principio prevedendo tre macro-aggregati:

1.probabilità di soccombenza bassa (sino al 30%),

2.probabilità di soccombenza media (dal 31% al 60%),

3.probabilità di soccombenza alta (dal 61% fino al 100%),

escludendo alcun accantonamento nel primo caso, e modulandolo diversamente, crescendo, in relazione agli altri due.

Tuttavia, a fronte di questa scelta la Corte dei conti ha ritenuto che occorra accompagnarla relazionando in ordine alla probabilità di soccombenza per ciascuna delle cause, spiegando in maniera dettagliata la valenza delle pretese relative alle singole cause in corso, specie le più consistenti, evidenzianti rilevanti richieste da parte di specifici creditori, al fine di consentire di quantificare, con una certa attendibilità, la reale gravità e le probabilità  (o meno) afferenti alla soccombenza di ciascuna delle controversie in atto (cfr. Corte dei conti Campania/ 7 /2018/PRSP).

Altra modalità che potrebbe essere utilizzata e che è già impiegata da alcuni enti pubblici (ad es. Dipartimento salute della Regione Calabria), al fine di graduare i rischi della soccombenza nel contenzioso, è quella mutuabile dai principi utilizzati rispetto alle società private, in relazione agli accontamenti per rischi (v. art. 2424-bis, comma 3, del codice civile, dispone che “gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza”).

I fondi per rischi  sono destinati a coprire passività soltanto probabili,  ossia a  fare fronte a situazioni caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, tra cui le cause in corso.

Sotto il profilo dei principi contabili, il nuovo principio OIC 31 definisce, appunto, le passività potenziali. Nel processo valutativo cui è chiamato il redattore del bilancio, la stima del grado di probabilità del verificarsi della perdita o del debito nel futuro assume un’importanza fondamentale, essendo l’elemento da cui dipende la necessità o meno di stanziare il relativo accantonamento a conto economico e di fornire l’adeguata informativa in nota integrativa.

In termini decrescenti di probabilità, in relazione cioè al diverso grado di possibilità di manifestazione degli eventi futuri, possiamo distinguere tra:

passività probabili

passività possibili

passività remote

Queste fattispecie, essendo fonte di un diverso rischio potenziale per l’impresa, hanno anche una diversa rappresentazione in bilancio.

Le passività probabili si caratterizzano per il fatto che l’accadimento che può determinare l’insorgere della passività non è certo, ma al tempo stesso vi sono tutta una serie di motivazioni che inducono a ritenere che esso si verificherà, motivazioni che si possono considerare attendibili, credibili o ammissibili in base ad argomentazioni sufficientemente sicure. Tuttavia, le passività probabili vanno rilevate in bilancio soltanto se vi è la possibilità di stimare con ragionevolezza l’entità dell’onere, altrimenti, non essendo possibile stanziare il fondo, sarà necessario fornire un’adeguata informativa nella nota integrativa.

Le passività possibili sono, invece, quelle che presentano un grado di realizzazione e di avveramento meno probabile del precedente e quindi non deve essere effettuato alcuno stanziamento in bilancio, ma vanno comunque evidenziati nell’ambito della nota integrativa gli elementi necessari per apprezzare il potenziale rischio esistente.

Quando invece la passività si può considerare soltanto remota, ha quindi una scarsa probabilità di accadimento, non deve essere effettuato nessuno stanziamento in bilancio e nessuna menzione in nota integrativa.

Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario.

Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il

grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi

contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione.

Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Secondo l’OIC 19, tutti i contenziosi ritenuti probabili vanno a generare un accantonamento nel conto economico dell’esercizio; tale valore può incrementarsi o meno nel corso degli esercizi successivi in base all’evolversi dell’evento giuridico. I contenziosi ritenuti possibili non comportano alcun accantonamento ma semplicemente l’informativa in Nota integrativa. Per le casistiche remote non si hanno, invece, né obblighi contabili né informativi.

 

La valutazione concreta del rischio.

 

Naturalmente, stabilite le macro-categorie entro cui inquadrare i rischi del contenzioso ai fini degli accantonamenti occorrenti, resta fermo che l’effettivo, motivato, inserimento in una di esse dovrà avvenire sulla base della valutazione che il legale dell’Ente incaricato della difesa in giudizio fornirà, secondo scienza e conoscenza, in relazione alle controversie instaurate contro l’Ente a seguito di atto di citazione o di ricorso innanzi al Giudice competente.

In particolare, l’Avvocato, a seguito dell’incarico ricevuto, dovrebbe inquadrare il contenzioso in una delle categorie predefinite dall’Ente,secondo motivata e riservata, relazione recante una valutazione prognostica che tenga conto, ad es.,  dei seguenti fattori/elementi:

a)quadro normativo disciplinante la materia controversa, compresi i profili giurisdizionali della domanda e  la eventuale novità della questione trattata;

b)eventuali prescrizioni e decadenze delle azioni e dei diritti a favore e/o contro l’ente;

c)eccezioni di procedura e di merito a favore e/o contro l’ente;

d)eventuali chiamate in causa di terzi;

e)compendio probatorio prodotto dalle parti del giudizio;

f)riferimenti e precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità;

g)andamento del giudizio in base all’attività istruttoria disposta dal giudice d’ufficio o su richiesta delle parti (consulenze, prove testimoniali, esibizione di documenti ecc.).

h)ogni altro elemento ritenuto utile e doveroso per la valutazione richiesta.

          Inoltre, la valutazione, sempre riservata, dovrà essere rinnovata ad ogni esercizio, in occasione delle previsioni di bilancio e, ove occorra, in occasione della verifica degli equilibri di bilancio, alla stregua dell’andamento del giudizio in corso e fino a definizione dello stesso, precisando la presumbile tempistica in cui interverrà la decisione del giudice.

          A fronte dell’inquadramento in una delle categorie, saranno effettuati gli accantonamenti stabiliti dall’Amministrazione in relazione ai gradi di rischio ed ai principi contabili di riferimento,  al fine di  non alterare la gestione corrente e sino all’eventuale adozione delle misure finanziarie consentite dall’ordinamento in caso di decisione definitiva ed irrevocabile non fronteggiabile con gli ordinari strumenti finanziari.

10 maggio 2018

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×