Incentivi ad attività economiche

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
11 Maggio 2018

Un comune ricadente nel cratere del sisma 2016, disponendo di lotti di terreno destinati ad attività produttive, vorrebbe incentivare l’avvio di nuove attività economiche al fine di sostenere la ripresa di un’economia gravemente danneggiata dagli eventi sismici. A tale scopo richiede un parere sulla legittimità e correttezza anche sotto il profilo contabile finanziario delle seguenti possibilità: 1) Effettuare una gara per la vendita dei lotti ponendo a base di gara un prezzo più basso rispetto a quello di mercato per agevolare le attività economiche che prevedano un aumento occupazionale 2) Vendita dei lotti al prezzo di mercato e successivamente all’avvio dell’attività economica o contestualmente all’avvio dei lavori di costruzione del capannone dare un contributo annuale per almeno tre anni al fine di sostenere i costi per l’avvio dell’attività stessa a coloro che assumono personale. 3) Individuare altre forme di incentivo economico in analogia a quanto previsto dal D.L189/2016 e successive modifiche per sostenere la ripresa economica delle aree del cratere ed evitare lo spopolamento causato dalla riduzione di occasioni di lavoro dovuta al terremoto.

Risposta

Sulla scorta di un consolidato orientamento, il Comune è ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, 2 comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, proprio perché cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri.

Ciò premesso, è principio generale della contabilità pubblica, cui si conforma il canone di sana e corretta gestione di ogni ente, quello della redditività dei beni. Tuttavia, esistono alcune pronunce secondo cui non sussiste un danno patrimoniale per le finanze del comune in caso di mancato introito del corrispettivo a favore dell’ente ove questo sia comunque compensato dall’utilità sociale conseguita dall’ente locale stesso o dalla comunità amministrata. Se è vero, infatti, che per effetto del mancato introito l’ente perde l’opportunità di conseguire una entrata o parte di essa, è altrettanto vero - secondo detto indirizzo - che la perdita di entrate è compensata da vantaggi di tipo economico sociale, specie in un territorio caratterizzato da una forte disoccupazione giovanile.

Non può dubitarsi del fatto che, allo stato della grave crisi economica che caratterizza il nostro Paese, anche lo sviluppo economico e sociale del territorio e la lotta all’occupazione, mediante l’agevolazione e il rilancio di insediamenti produttivi e commerciali, rientrino ormai fra gli obiettivi prioritari e le finalità istituzionali di un ente locale.

Alla luce dell’evidente utilità sociale che il Comune ha, in tal modo, voluto conseguire dando occupazione ad alcuni giovani del posto, va, peraltro, considerato, anche in punto di stretto diritto, che quand’anche il Comune avesse subito un danno per effetto del mancato introito del corrispettivo che sarebbe spettato all’ente locale proprietario se  gli immobili in questione fossero stati concessi a titolo oneroso, il danno  potrebbe essere in tutto o in parte compensato dalla suddetta utilità sociale conseguita dall’ente locale. Infatti, quand’anche un danno vi fosse per le finanze dell’ente locale, lo stesso dovrebbe ritenersi comunque compensato in parte o in tutto, in base alla situazione concreta, alla luce dei vantaggi di tipo economico sociale conseguiti dall’ente locale o dalla comunità amministrata (Corte dei Conti, sez. giur. Molise, con la sentenza n. 12 depositata il 31 gennaio 2017).

In altri termini, sono ammesse forme di contribuzione diretta e indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse,  strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali, ma solo a seguito di attenta valutazione comparativa tra i vari interessi in gioco, rimessa esclusivamente alla discrezionalità e al prudente apprezzamento  dell’ente, e che dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione del provvedimento (arg. Corte dei conti sez. controllo Veneto, deliberazione n. 33/2009/PAR).

E’ stato osservato, inoltre, in tema di contribuzioni pubbliche, che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale (v. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016). Quando, infatti, l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depaupera affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano.

Ovviamente, resta a carico dell'ente motivazionale l'onere di evidenziare, nell'esercizio della sua valutazione discrezionale, le finalità pubblicistiche da perseguire con l'erogazione di vantaggi economici di qualsiasi natura a favore dei terzi.

Infatti, l’attività concessoria di contributi economici ai privati non può sottrarsi alle regole imposte da una sana e prudente gestione finanziaria ed, in particolare, alla necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un’adeguata rendicontazione.

In ogni caso, è necessario :

-          prevedere forme di intervento di tipo eccezionale e non ripetitive di aiuto;

-          stabilire criteri predeterminati e trasparenti, ai sensi dell'art. 12 legge n. 241/1990;

-          individuare un sistema di controllo della regolare realizzazione delle iniziative  finanziate o ausiliate dall’ente locale per il raggiungimento di utilità pubbliche, prevedendo apposite cautele per prevenire deviazioni e per constatare l'esito sostanziale dell'attività, non risultando sufficiente un generico obbligo di rendicontazione (Corte dei Conti Sez. reg. Lazio, 25 novembre 2002 n. 3278);

-          introdurre la previsione di idonei requisiti soggettivi in capo ai richiedenti gli ausili finanziari e ai loro eventuali legali rappresentanti;

-          prevedere un sistema di monitoraggio e di controllo preciso e puntuale nella destinazione dei vantaggi pubblici conseguiti, sotto pena di revoca degli stessi, in ordine agli impegni assunti ai fini dell’iniziativa economica e delle ricadute occupazionali sul territorio;

-          evitare forme di duplicazione di vantaggi (ad es., in tema di tributi e tariffe locali per le imprese destinate del vantaggio previsto);

-           rispettare gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.

 

Dott. Eugenio De Carlo               10/05/2018

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