Concorso per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
14 Maggio 2018

Una amministrazione comunale indice concorso per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo.   Nel bando viene riportato che ogni obbligo di comunicazione viene assolto con pubblicazione all'albo pretorio.    In data XX/YY/XXXXX. I partecipanti vengono chiamati in un unico giorno a sostenere le due prove scritte, una la mattina e l'altra il pomeriggio. Gli stessi partecipanti si aspetterebbero una "graduatoria provvisoria" dell'esito degli scritti, mentre l'ente pubblica sul sito un avviso dove comunica lo svolgimento delle prove orali per il giorno XX/YY/ZZZZ.   Forse sono stati tutti ammessi? .....Ma anche fosse esatto,non vige alcun obbligo di comunicare i punteggi raggiunti nelle prove scritte prima delle prove orali? 

 

 

Risposta

Il D.lgs. n. 33/2013, in tema di trasparenza, all’art. 19 dispone che, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano :

-  i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione

- i criteri di valutazione della Commissione

- le tracce delle prove scritte. 

L’art. 12 del DPR n. 487/1994  e ssmmii, che stabilisce principi e regole generali in tema di accesso concorsuale pubblico, dispone in ordine alla “Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” che nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali e che i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

Pertanto, ove non diversamente stabilito dal bando di concorso quale lex specialis, in caso di concorso solo per esami è prevista la pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione e la pubblicazione delle tracce delle prove scritte, essendo discrezionale, in base alla lex specialis o alla decisione della Commissione, di pubblicare i punteggi delle prove scritte, fatta salva la facoltà di richiesta di accesso da parte dei concorrenti ai verbali ed alle prove svolte dagli stessi e dagli altri concorrenti, con la precisazione che nell’ambito delle procedure concorsuali, l’Amministrazione competente ben può disporre il differimento dell’accesso di alcune categorie di atti fino all’esito delle operazioni, purché ciò sia debitamente motivato e non leda il diritto di difesa del privato (cfr.  Tar Lazio, Roma,  sentenza n. 275/2018).

Tuttavia, come prevede l’art. 6 del citato DPR 487/1994, ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

 

Dott. Eugenio De Carlo               11/05/2018

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