Revoca e vizi del progetto della stazione appaltante

Tar Piemonte - Torino, Sezione II - Sentenza 24 aprile 2018, n. 482

Servizi Comunali Gare
di Redazione: Galli Gianluca
14 Maggio 2018

MASSIMA

A fronte di una progettazione gravemente carente, bene ha fatto l’amministrazione a revocare la gara al fine di procedere ad una sostanziale revisione della progettazione e all’indizione di una nuova procedura di evidenza pubblica, tanto più che - come correttamente rilevato nel parere legale allegato sub 2) al provvedimento impugnato - la procedura revocata era pervenuta alla fase della sola aggiudicazione provvisoria, nella quale l’aggiudicatario non vanta ancora un’aspettativa qualificata al bene della vita, ma un’aspettativa di mero fatto, sicchè la decisione della stazione appaltante di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivamente alla gara non è neppure da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), e non vincola l’amministrazione al rispetto dei presupposti motivazionali di cui all’art. 21 quinquies L. n. 241/90

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