Provvedimenti di interesse degli enti locali adottati dal consiglio dei ministri nella riunione del 16 maggio 2018

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa del 16 maggio 2018

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17 Maggio 2018

Provvedimenti di interesse degli enti locali adottati dal consiglio dei ministri nella riunione del 16 maggio 2018

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.84

16 Maggio 2018

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 11.14 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

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Omissis

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ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri competenti, ha approvato nove decreti legislativi che introducono misure necessarie all’attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei.

Di seguito nel dettaglio i decreti approvati, con l’indicazione dei Ministeri proponenti e del tipo di esame.

1. Trattamento e circolazione dei dati personali a fini di pubblica sicurezza e penali

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (Presidenza del Consiglio e Ministero della giustizia – esame definitivo)

Il decreto regolamenta il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell’autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia.

Si tratta di un testo unitario, dedicato alla complessiva disciplina del trattamento di dati personali in ambito penale, con l’obiettivo di creare un vero e proprio statuto, contenente principi generali di regolamentazione della materia e disposizioni di dettaglio nei vari settori in cui si può articolare il trattamento dei dati personali. La nuova normativa supera e sostituisce in gran parte quella attualmente contemplata nei titoli primo e secondo della parte seconda del Codice sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dedicate a specifici settori, in particolare quello giudiziario e quello dei trattamenti da parte delle forze di polizia.

In particolare, il testo prescrive che i dati siano conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione e cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine e introduce una nuova disciplina riguardo alla differenziazione tra categorie di dati (fondati su fatti ovvero su valutazioni) e di interessati, in ragione della loro specifica posizione processuale.

Inoltre, riguardo ai diritti dell’interessato (ricezione di informazioni, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento), il testo prevede che rispetto ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, l’esercizio di tali diritti è regolato dalle disposizioni normative che disciplinano tali atti e procedimenti. In ambito giudiziario, la tutela degli interessati è quindi assicurata, per le parti, dalle garanzie che riconoscono i diritti di difesa all’interno del procedimento penale, anche con riguardo ai dati personali necessariamente oggetto di trattamento, assicurando quindi la possibilità di limitare l’esercizio dei diritti dell’interessato, conformemente alle esigenze di prevenzione, di indagine e processuali. Per garantire i diritti in ambito giudiziario anche con riferimento ai terzi, si è previsto uno speciale procedimento attraverso il quale qualsiasi interessato, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, può chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano.

In materia di sicurezza del trattamento, si prevede come obbligatoria anche per l’autorità giudiziaria la nomina del responsabile della protezione dati, in ragione dell’ausilio che tale figura può fornire nella gestione di trattamenti complessi e spesso inerenti dati sensibili, quali appunto quelli svolti in sede giurisdizionale. Per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, si stabilisce che esso sia consentito solo nei confronti delle autorità competenti e per le finalità di pubblica sicurezza oggetto della direttiva e in presenza di specifiche condizioni, tra cui l’adozione, da parte della Commissione dell’Unione europea, di una decisione di adeguatezza o, in mancanza, vi siano garanzie adeguate.

Il decreto individua nel Garante nazionale l’autorità deputata a vigilare sul rispetto delle norme attuative della direttiva in funzione della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, coinvolte dalle attività di trattamento di dati personali, escludendo il potere di controllo del Garante in ordine al trattamento svolto dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, comprese quelle del pubblico ministero. Infine, per quanto riguarda la violazione delle nuove norme, il testo prevede sanzioni amministrative (che nei casi più gravi possono estendersi da 50.000 a 150.000 euro) per le violazioni inerenti alle modalità del trattamento e introduce sanzioni penali per il trattamento operato con finalità illegittime.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dal Garante per la protezione dei dati personali.

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Omissis

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7. Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico – esame definitivo)

Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva NIS - Network and Information Security) sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, che per la prima volta affronta in modo organico e trasversale gli aspetti in materia di cyber security, rafforzando la resilienza e la cooperazione in Europa.

Il decreto persegue tre obiettivi principali:

  1. promuovere una cultura di gestione del rischio e di segnalazione degli incidenti tra i principali attori economici, in particolare gli operatori che forniscono servizi essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali e i fornitori di servizi digitali;
  2. migliorare le capacità nazionali di cyber security;
  3. rafforzare la cooperazione a livello nazionale e in ambito Ue.

Allo scopo di assicurare la continuità dei servizi essenziali (energia, trasporti, salute, finanza, ecc.) e dei servizi digitali (motori di ricerca, servizi cloud, piattaforme di commercio elettronico), il decreto prevede l’adozione di misure tecnico-organizzative per ridurre il rischio e limitare l’impatto di incidenti informatici e l’obbligo di notifica di incidenti con impatto rilevante sulla fornitura dei servizi. Parallelamente, il testo individua le Autorità competenti “NIS” e i rispettivi compiti, svolti in cooperazione con le omologhe Autorità degli altri Stati membri, nonché il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nazionale, con compiti di natura tecnica nella prevenzione e risposta ad incidenti informatici svolti in cooperazione con gli altri CSIRT europei.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dalla Conferenza unificata.

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Omissis

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9. Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Presidenza del Consiglio e Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione – esame preliminare)

Il decreto attua la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

In particolare, in considerazione del fatto che il principio della accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni è già sancito e attuato nell’ordinamento interno dal Codice dell’amministrazione digitale, il decreto garantisce la sussistenza dei principi ispiratori della direttiva attraverso minimi interventi di adeguamento, principalmente in materia di “onere sproporzionato”, laddove il criterio dell’accessibilità è temperato da una valutazione di impatto e di esigibilità dal punto di vista organizzativo, tecnologico e finanziario.

Inoltre, si prevede il cosiddetto “meccanismo di feedback”, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee guida, nonché di richiedere le informazioni non accessibili. La risposta a richieste legittime e ragionevoli sarà assicurata attraverso la possibilità di presentare reclami al Difensore civico digitale.

Per quanto riguarda, invece, l’ambito soggettivo di applicazione della direttiva, nonché l’oggetto della stessa, le misure nazionali vanno già al di là delle prescrizioni minime per l’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva medesima.

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Omissis

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PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013, nonché nei mesi di febbraio e marzo 2015, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

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Omissis

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 11.54.

 

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