Enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
17 Maggio 2018

Questo Ente, per effettuare servizi di vario genere, ha reclutato alcuni soggetti tramite un’Agenzia di somministrazione lavoro, per la precisione una società per azioni.    

Trattandosi di somministrazione di lavoro, è possibile dotare tali soggetti di badge magnetico per attestare la propria presenza in servizio, facendoli timbrare nello stesso orologio timbratore dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato?    

Ed è prevista l’erogazione dei buoni pasto nei confronti di questi soggetti, qualora ne ricorrano le condizioni, ossia qualora effettuino orari di servizio per i quali è prevista la corresponsione, così come accade per i dipendenti?

Risposta

L’art. 2 CCNL 14.9.2000 dispone che gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo.

I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o progetti di produttività hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti.

La contrattazione integrativa decentrata definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la determinazione e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2015, i lavoratori del somministratore, per tutta la durata della missione, hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti dell’utilizzatore.

Inoltre i lavoratori somministrati hanno diritto di fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore.

E’ riservata inoltre al somministratore l’esercizio del potere disciplinare, ponendo semplicemente a carico dell’utilizzatore l’obbligo di informarlo di eventuali violazioni. Mentre l’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri lavoratori.

Pertanto, in ragione di quanti sopra, posto che sotto il profilo funzionale e dei diritti economici sono assimilati ai dipendenti, si ritiene che i lavoratori interinali debbano timbrare (atto che attesta la presenza e l’orario di lavoro) e fruire dei buoni pasto ove ne sussistano i presupposti (trattandosi di trattamento accessorio  comune ai dipendenti dell’ente).

 

 

Dr. Eugenio De Carlo               16/05/2018

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