Pagamento di fatture

Risposta al quesito del Dott. Vincenzo Cuzzola

Quesiti
di Cuzzola Vincenzo
21 Maggio 2018

Questo ente si trova in qualche caso a dover procedere al pagamento di fatture e/o note relativamente alla fornitura di beni e/o prestazioni di servizi di creditori che sono allo stesso tempo debitori dell’ente relativamente ad entrate tributarie o ad entrate patrimoniali. In questi casi, secondo quanto previsto dai vari regolamenti comunali in vigore, il Servizio Finanziario procede in accordo con l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Entrate e il creditore/debitore alla compensazione di quanto dovuto all’ente con quanto preteso dall’ente. In merito queste situazioni, considerato che dal punto di vista contabile non vi sono movimentazioni bancarie o movimentazione di contanti, si chiede:

1) l’ente nel caso specifico soggiace alle norme della tracciabilità  di cui alla legge n. 136/2010?

2) l’ente è tenuto al controllo della situazione contributiva del debitore/creditore interessato alla compensazione?

3) per operazioni con imponibile sopra i 5000 euro è necessario procedere alla verifica della posizione debitoria presso l’Agenzia Entrate-Riscossione?

 


 

Risposta

Per quanto attiene al primo quesito, si ritiene che, anche nel caso delle compensazioni indicate, gli obblighi in tema di tracciabilità non vengano meno.

Infatti, la Legge n. 136/2010 non prevede alcuna esclusione per tale circostanza: conseguentemente, dovendosi considerare la disciplina sulla tracciabilità uno strumento avente portata generale, eventuali eccezioni devono essere normativamente previste e non lo sono state per il caso specifico.

Neanche la deliberazione ANAC n. 4/2011, per come aggiornata dalla deliberazione n. 556 del 31 maggio 2017, si occupa espressamente del caso specifico del quesito (pur occupandosi del caso diverso della compensazione nel sistema delle filiere di imprese).

Per quanto riguarda il secondo quesito, il DURC deve essere richiesto: la compensazione con tributi locali disciplinata da fonte regolamentare non può contrastare con le norme di rango legislativo in materia di controllo sulla regolarità contributiva né limitarne l’applicazione.

Infine, anche per quanto riguarda il terzo quesito, si ritiene necessaria la verifica c.d. Equitalia (oggi, Agenzia della Riscossione), obbligatoria ogni volta che si supera il nuovo limite normativamente di 5.000 euro.

 

Dott. Vincenzo Cuzzola 18/05/2018

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