Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Approfondimento di Luciano Catania
Servizi Comunali Imposta comunale sulla pubblicitàApprofondimento di Luciano Catania
MAGGIORAZIONE DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’: I COMUNI DEVONO RIMBORSARLA A PARTIRE DAL 2013
Luciano Catania
I Comuni a rischio di istanze di rimborso per l’illegittima applicazione della maggiorazione dell’imposta di pubblicità.
La maggiorazione prevista dal comma 10 dell’art. 11 della L. n. 449/1997, (“le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”) poteva essere legittimamente applicata solo sul fino al 2012, anno in cui la norma è stata abrogata dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012. A partire dal 2013 la maggiorazione è illegittima e coloro che l’hanno versata possono chiederne il rimborso ai Comuni.
Le eventuali richieste, nei confronti dei Comuni che hanno applicato illegittimamente la maggiorazione, vanno presentate entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. I Comuni, verificata la legittimità della richiesta, hanno centoottanta giorni per provvedere. Contro l’eventuale rigetto dell’istanza di rimborso, esplicito o tacito, è proponibile ricorso di fronte alle Commissioni Tributarie.
Dal 2013 i Comuni potevano legittimamente richiedere unicamente l’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) di cui al capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, al netto della maggiorazione prevista dall’art. 11 della L. n. 449/1997.
A supportare tale interpretazione è la risoluzione n. 2/DF del 14 maggio scorso del Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 10 gennaio 2018, aveva già chiarito che la previsione dell’articolo 23 del D.L. n. 83/2012 fosse di carattere meramente interpretativo, cioè tesa a chiarire il senso di norme precedenti, senza creare alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra gli enti.
E’ vero che l’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha affermato che l’eliminazione della facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, andava interpretata nel senso che l'abrogazione non avesse effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.
La Corte Costituzionale, però, ha negato che questa norma fosse finalizzata a limitare ad alcuni Comuni l’efficacia dell’abrogazione della maggiorazione, consentendone il mantenimento a quegli enti che ne avevano deliberato l’introduzione prima del 26 giugno 2012.
Secondo il giudice delle leggi non esiste un doppio diverso regime giuridico, in forza del quale si sarebbe determinata una disparità a vantaggio dei Comuni.
La Corte ha ritenuto che il comma 739 dell’art. 1 della L. 208/2015 salvava la maggiorazione fino al 2013, non oltre tale data.
Essendo stata abrogata la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all’imposta, anche gli atti di proroga tacita sono divenuti illegittimi, poiché non poteva essere protratta una maggiorazione non più esistente.
L’abrogazione disposta dal D.L. n. 83/2012, ha indicato nel 26 giugno 2012 il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per quell’anno d’imposta.
Nel comma 739, invece, non è rinvenibile un’autorizzazione ai Comuni a confermare o prorogare, in forma tacita o esplicita, oltre il 2012, le tariffe maggiorate.
Dal 2013 è, praticamente, sancito il ritorno, alla tariffa al netto della maggiorazione, non essendo legittima la conferma, esplicita o tacita, di quelle maggiorate, come aveva già sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, poiché espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente.
Una delibera esplicita, approvativa o confermativa delle maggiorazioni in questione, adottata entro il 26 giugno 2012, legittimava la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell’ente locale, mentre, invece, una delibera emessa in data successiva era illegittima, essendo venuta meno – a seguito dell’intervento abrogativo disposto dall’art. 23, comma 7 del D. L. n. 83/2012 – la norma di cui all’art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997, attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari.
“Le stesse considerazioni – scrive il Dipartimento - devono estendersi anche al caso di proroga tacita delle tariffe, posto che per l’anno 2012 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato al 31 ottobre 2012; per cui solo se il bilancio fosse stato approvato entro il 26 giugno 2012, il Comune poteva legittimamente richiedere il pagamento delle maggiorazioni”.
20 maggio 2018
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Tutto ciò che serve sapere in previsione della scadenza per il versamento della prima rata (16 giugno 2025)
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