Pratica di cancellazione di irreperibilità

Risposta al quesito del Dott. Alessandro Corucci

Quesiti
di Corucci Alessandro
22 Maggio 2018

Ho verificato che vari Comuni gestiscono la pratica di cancellazione di irreperibilità in vario modo e, siccome sto stabilendo una volta per tutte l'iter da seguire nel nostro Ufficio, volevo alcune conferme. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento, il nostro Messo lo notifica ai sensi dell'art. 140 cpc (perché la persona è ancora iscritta in Anagrafe) E' corretto (lo chiedo io, perché devo materialmente preparare io la notifica, lui si limita a firmare!). Invece, per il provvedimento finale di chiusura del procedimento, l'atto con cui la persona viene dichiarata irreperibile, viene usata la procedura di cui all'art. 143 cpc che consiste praticamente nel solo deposito nella Casa Comunale, è corretto? (so che molti comuni lo affiggono anche all'albo, ma non so ai sensi di cosa).

Per finire, volevo sapere se esiste un termine entro il quale, una volta adottato l'atto finale di cancellazione, deve essere notificato/pubblicizzato l'atto. E' capitato che il nostro messo tralasciasse alcune notificazioni, e non le effettuasse, e vorremmo capire se la cancellazione è comunque valida, o se possiamo notificarle ora per allora.

 

 

 

Risposta

Per quanto attiene la comunicazione di avvio del procedimento, si ritiene corretto l’utilizzo delle modalità di cui all’art. 140 c.p.c.

Si ricordano i tre momenti fondamentali:

  • Deposito dell’atto presso la casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi;
  • Avviso dell’avvenuto deposito che deve essere lasciato presso l’abitazione del destinatario (cassetta postale);
  • Notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.

Al riguardo, si evidenzia come la spedizione della raccomandata costituisca elemento essenziale perché possa dirsi compiuta la notificazione (Cass. 6 giugno 1951 n. 1447).

Altrettanto condivisibile risulta l’utilizzo dell’art. 143 del c.p.c. con riferimento alla conclusione del procedimento.

La notificazione si considera eseguita a seguito del deposito del provvedimento presso la casa comunale (non risulta necessario alcun tipo di affissione all’albo).

Non esiste un termine legale entro il quale deve essere notificato l’atto.

Tuttavia, essendo un provvedimento a contenuto di tipo negativo (cancellazione per irreperibilità), la notificazione ne costituisce elemento essenziale.

Si ricorda che la decorrenza degli effetti deve essere corrispondente alla data del provvedimento.  

 

Dott. Corucci Alessandro 18/05/2018

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