Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiSi deve erogare l'indennità di reggenza al segretario comunale pari al 15% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del ccnl del 15/05/2001 (incarico fino a 60gg.) Si chiede se nella voce di trattamento stipendiale lett. a) vada inclusa anche la voce di indennità di vacanza contrattuale. Si ritiene inoltre che la liquidazione vada effettuata negli stipendi del mese successivo in riferimento allo scavalco effettuato per il mese precedente.
Si deve propendere per una risposta negativa. Infatti l’indennità di vacanza contrattuale non è ricompresa nella elencazione di cui all’articolo 37 CCNL 16 maggio 2001.
Al momento della stipula definitiva del nuovo contratto, riferito al periodo in cui è stata resa la reggenza, l’Ente dovrebbe provvedere alla riliquidazione di quanto spettante.
In merito alla tempistica, l’ente valuterà discrezionalmente se corrispondere tale emolumento nello stesso mese in cui viene reso oppure se liquidarlo a consuntivo nel mese seguente. Nessuna norma disciplina tale aspetto.
Si invita a prestare attenzione alla compilazione della ListaPosPA poiché nel primo caso andrà compilato il quadro E0, mentre nel secondo caso (pagamento nel mese successivo a quello di resa della prestazione lavorativa) andrà compilato un quadro V1 causale 2 con il dettaglio dell’ente versante.
Dott. Fabio Venanzi 21 maggio 2018
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34211
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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