Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiQuesto Comune , ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art. 29 comma 4 della legge 448/2001, ha attribuito le competenze gestionali ai componenti dell'Organo Esecutivo (Sindaco, Vice Sindaco e Assessore) in assenza dei responsabili dei servizi .
Si chiede di sapere se la regolarità tecnica, contabile e l'attestazione della copertura finanziaria sulle determinazioni da loro adottati, viene rilasciata dagli stessi componenti dell'esecutivo o dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze , onde non ricondurre nella stessa persona funzioni diverse.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, ai fini della sua concreta applicazione, richieda che l'attribuzione di responsabilità degli uffici e dei servizi comunali ai componenti degli organi esecutivi, ed il conseguente potere degli stessi di adottare atti di natura tecnica gestionale, debbano essere previsti da specifiche norme regolamentari organizzative[4]. L'adozione della richiesta norma organizzativa si pone, pertanto, quale condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo in esame, con la conseguenza che, in mancanza di detto preliminare adempimento, si renderebbe, di fatto, inapplicabile la norma stessa ( Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza n. 9545 del 29 luglio 2008).
Ad es., il sindaco può legittimamente presiedere la Commissione edilizia integrata, ove ricorra specifica previsione in tal senso posta nel Regolamento edilizio comunale e che trova il supporto normativo anche nel nominato articolo 53, comma 23, della legge n. 388/2000, indirizzato proprio ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e nella stessa legge costituzionale n. 3/2001, recante la riforma del titolo V della Costituzione, che attribuisce potestà regolamentare ai comuni circa la disciplina della organizzazione e delle funzioni proprie. L’esercizio di tale facoltà è stata riconosciuta legittima anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, e in tal senso si richiama la sentenza della IV sezione n. 1070/2009 (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26.06.2013 n. 3490).
Anche il Min. Interno ritiene che l’art. 53, comma 23, legge 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 488/2001, consente agli enti locali in presenza di determinati presupposti, la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai titolari dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Appare evidente che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa (rif. Min. Interno 29 Marzo 2012).
Pertanto, seguendo detti indirizzi, agli amministratori che svolgono compiti gestionali competono tutte le prerogative dei responsabili dei servizi ove ricorrano le condizioni anzidette.
Solo nel caso della responsabilità finanziaria, si deve rammentare che con la deliberazione n. 219/2015 della Corte dei Conti, sezione Lombardia, risulterebbe in contrasto con l’ordinamento vigente, anche per i Comuni con meno di 5000 abitanti, la prassi di attribuire al Sindaco anche la responsabilità del Servizio finanziario dell’Ente, stante la natura specialistica del profilo.
Dott. Eugenio De Carlo 23/05/2018
Fisco Oggi – 16 maggio 2025
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