Variazioni di generalità su atto di nascita di cittadina con doppia cittadinanza effettuate all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiCon armonizzazione le variazioni al bilancio dovrebbero essere tutte di consiglio, ma poiché noi a volte le prendiamo di giunta e poi ratificate in consiglio, si chiede se il parere del revisore ci vuole prima di andare in giunta o se va bene prima della ratifica in consiglio.
Premesso che non tutte le variazioni di bilancio sono di competenza del consiglio (il comma 5-bis dell’art. 175 del TUEL elenca quelle di competenza della Giunta ed il successivo comma 5-quater quelle di competenza dei dirigenti), le variazioni che rientrano nella competenza consiliare possono essere adottate in via d’urgenza dalla giunta e sottoposte alla ratifica del consiglio comunale entro sessanta giorni a pena di decadenza (art. 175, comma 4, del TUEL).
Circa il parere dell’organo di revisione in occasione della delibera di giunta, è da segnalare che a favore dell’obbligo di acquisirlo fin da tale momento risulta solamente una isolata pronuncia della Corte dei Conti (Sezione Regionale Abruzzo, n. 347/2010), pronuncia che, seppure autorevole, non ritengo di condividere, sia per le motivazioni che nella stessa non risultano particolarmente convincenti sia per i motivi che vengono di seguito illustrati.
- l’art. 239 prevede che la funzione del revisore si configura come collaborazione con l’organo consiliare (e non con altri organi);
- qualora sussistano ragioni di urgenza - che sole possono legittimare la giunta ad adottare l’atto di variazione di bilancio, che in via normale rientra nella competenza del consiglio - il dover attendere i tempi, quali risultano stabiliti dal regolamento di contabilità di ciascun ente, assegnati al revisore per la redazione del proprio parere risulterebbe contradditorio ed in contrasto con la “ratio” della norma che consente tale eccezionale facoltà all’organo di governo al solo fine di consentire all’ente di poter affrontare con urgenza una situazione imprevista;
- il parere ben potrà essere espresso dall’organo di revisione dopo la avvenuta adozione della delibera da parte della Giunta ma prima della ratifica consiliare, in modo tale che il consiglio - nei cui confronti si esplica appunto la funzione collaborativa del revisore - potrà assumere le proprie determinazioni in ordine all’atto da ratificare alla luce anche del parere così espresso.
Al riguardo debbono ritenersi tutt’ora valide le considerazioni a suo tempo formulate dal Ministero dell’Interno con la risoluzione n. 18 settembre 1995, n. 6741, con la quale è stato posto in evidenza come “” ... ritenere indispensabile il parere del revisore anche sulle variazioni in via d'urgenza rischia di appesantire il procedimento e di porre nel nulla le esigenze di celerità che necessariamente sono alla base dell'iniziativa della Giunta ...”” e che “” ... le funzioni di ausilio tecnico e di controllo attribuite all'organo di revisione appaiono, d'altra parte, ben tutelate dall'intervento obbligatorio in fase di ratifica, cioè di confronto con il Consiglio comunale ...””.
Pertanto, fatta salva la eventualità - che ritengo improbabile - di una esplicita contraria disposizione contenuta nel regolamento dell’Ente, il sottoscritto ritiene che il parere dell’organo di revisione debba essere richiesto non già a corredo della proposta di deliberazione da adottarsi dalla giunta, ma soltanto in funzione della successiva ratifica consiliare.
Dott. Ennio Braccioni 23/05/2018
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Le indicazioni del Ministero della Cultura
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera del 25 febbraio 2025, n. 10
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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