Comodato gratuito/diritto di abitazione

Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo

Quesiti
di Russo Gianluca
28 Maggio 2018

Un contribuente è proprietario dei seguenti immobili:

 • Immobile abitativo categoria a/3 e relativa pertinenza adibito ad abitazione principale;

• Immobile abitativo categoria a/3 e relativa pertinenza ubicato nel comune di residenza concesso in uso gratuito al figlio che lo utilizza come abitazione principale;

• Immobile abitativo categoria a/3 e relativa pertinenza proprietario per una quota pari al 22% a seguito di successione ereditaria, ubicato in altro comune rispetto alla propria residenza e sul quale vige il diritto di abitazione della madre già' proprietaria per quote dell'immobile, diritto che si è' costituito alla morte del coniuge (padre del contribuente). Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se essendo costituito sull'immobile ereditato dal padre, il diritto di abitazione da parte della madre, e pertanto non avendone la disponibilità, il contribuente può' godere della riduzione dell'imu sulla casa data in uso gratuito al figlio?

 

 


 

Risposta

L'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che va ad aggiungersi ai casi di riduzione della base imponibile dell'IMU (fabbricati inagibili, storico/artistici). Come noto invero, la precitata lett. 0a) stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. 

Il comodato opera nei confronti del SOGGETTO PASSIVO, quindi rilevano tutte le forme di possesso previste dalla normativa che danno luogo alla soggettività passiva. Proprio per tal motivo, come tra l’altro si desume anche da quanto sostanziato nella risoluzione 1/DF 2016, a parer dello scrivente il possesso di un altro immobile anche pro-quota (oltre quelli posseduti nello stesso comune di cui uno adibito ad abitazione principale e l’altro concesso in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado) preclude la possibilità dell’agevolazione a prescindere come nel quesito esposto dall’eventuale diritto di abitazione.

 

Dott. Gianluca Russo 23/05/2018

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