Cittadino straniero che circola non accompagnato da patente di guida: le sanzioni applicabili

Approfondimento di Marco Massavelli

Servizi Comunali Sanzioni
di Massavelli Marco
04 Giugno 2018

Approfondimento di Marco Massavelli                                                                          

Cittadino straniero che circola non accompagnato da patente di guida: le sanzioni applicabili

 Marco Massavelli

 

Si fa riferimento al caso del conducente di veicolo, titolare di patente straniera, non importa se rilasciata da uno Stato UE o extraeuropeo, il quale, dichiara di non aver al seguito il documento di guida, ma di esserne in possesso.

Come procedere dal punto di vista sanzionatorio? E qui si trovavano due scuole di pensiero: da una parte i sostenitori dell’applicazione dell’articolo 180, codice della strada; dall’altra coloro che sostenevano che, essendo un conducente straniero, si dovesse applicare la sanzione più grave della guida senza patente (articolo 116, comma 15, codice della strada), con conseguente fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

 

Il Ministero dell’Interno, rispondendo ad un quesito proposto dall’ASAPS, ha finalmente espresso la sua opinione in merito alla questione, con la circolare prot. 300/A/8581/17/106/15, del 13 novembre 2017 e sostenendo quanto segue.

 

Le norme di riferimento sono gli articoli 135 e 136-bis, codice della strada.

 

CODICE DELLA STRADA

 

Articolo 135 

Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non 

appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo 

 

 

 1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità. 

 2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito. 

 3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente. 

 4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. 

 5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.

 6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5. 

 7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17. 

 8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.602,00.

 9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.

 10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.602,00.

 11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17.

 12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18. 

 13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.

 14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.

 

 

 

Articolo 136-bis

Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni 

professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea 

o dello Spazio economico europeo 

 

 

 1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. 

 2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis

 3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta. 

 4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione. 

 5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata. 

 6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria. 

 7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18. 

 8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo. 

 9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo.

 

 

 

OBBLIGO DI OSSERVARE LE NORME NAZIONALI

 

Per quanto qui di interesse operativo, l’articolo 135, codice della strada, che disciplina la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati extraeuropei, al comma 4, prevede che i conducenti muniti di tali documenti di guida siano tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel codice stradale italiano, e che ai medesimi si applichino le sanzioni previste per i titolari di patente italiana, salvo le specifiche disposizioni previste per le patenti straniere in materia di sospensione e revoca della patente (cfr. articolo 135, commi 5 e 6, codice della strada).

 

Analoghe disposizioni sono previste dall’articolo 136-bis, comma 1, per i titolari di patenti di guida rilasciate da Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

 

A questo punto ecco la soluzione operativa del Ministero dell’Interno: poichè l’articolo 180, codice della strada, non opera alcuna distinzione tra conducenti titolari di patenti italiane e conducenti titolari di patenti estere, si deve ritenere che la prescrizione del comma 1, secondo cui il conducente di un veicolo a motore, per circolare, deve avere con sé (anche) la patente di guida, valga sia per i titolari di patente italiana, sia per quelli di patenti estere.

 

CODICE DELLA STRADA

 

Art. 180

Possesso dei documenti di circolazione e di guida 

 

 

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

 

 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25,00 a euro 100,00.

 

 8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.697,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

  

 

LA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE

 

Le due principali Convenzioni internazionali in materia di circolazione stradale, applicabili anche sul territorio nazionale, e cioè la Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968, e la Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, nulla aggiungono in riferimento all’argomento oggetto del presente commento; tali Convenzioni comunque, come è noto, sono applicabili nel caso di veicoli in circolazione internazionale.

Si ricorda che un veicolo è detto in «circolazione internazionale» sul territorio di uno, Stato quando:

  • appartiene ad una persona fisica o giuridica che ha la propria residenza fuori di detto Stato;
  • non è immatricolato in detto Stato;
  • e vi è temporaneamente importato.
    Nel caso, quindi, di conducente di veicolo a motore che guida momentaneamente privo della patente di guida, ma che dichiari di essere titolare di documento rilasciato da uno Stato estero, che sia Membro UE ovvero extraeuropeo, si dovrà applicare la sanzione prevista dal comma 7, dell’articolo 180, in riferimento al comma 1, lettera b), codice della strada, con conseguente invito, a norma del successivo comma 8, a presentarsi, entro il termine massimo di trenta giorni, ad un ufficio di polizia per esibire il documento di guida dimenticato, ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni amministrative previste dal codice della strada.
     
     
    LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA PATENTE
     
    Qualora il conducente straniero non ottemperi all’intimazione di esibire il documento di guida nel termine stabilito, a parere di chi scrive, oltre a quanto precisato dal Ministero, di cui si dirà oltre, è necessario innanzitutto applicare la sanzione prevista dal medesimo comma 8, dell’articolo 180, codice della strada.
     

PRONTUARIO OPERATIVO

 

Inottemperanza all’invito di presentare documenti o fornire informazioni

Articolo 180, comma 8, codice della strada

 

Invitato con verbale n. ... del ... a esibire il documento di guida rilasciato da uno Stato estero (appartenente all’Unione Europea / extraeuropeo) di cui era risultato sprovvisto al momento dell'accertamento, entro ... giorni (al massimo 30) presso un ufficio di polizia, lasciava scadere i termini senza giustificato motivo non ottemperando a quanto richiesto.

 

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 422,00 a € 1697,00

P.M.R. entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione: € 422,00

P.M.R. entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione: € 295,40

Pagamento oltre i 60 giorni dalla contestazione/notificazione: € 848,50

 

Sanzioni accessorie: non previste

 

Per questa sanzione non sussiste solidarietà ed essa si applica solo nei confronti del destinatario dell'invito a presentarsi, se inadempiente. 

Il documento va comunque presentato in originale (CassHYPERLINK "http://www.egaf.it/iter/search/hierarchical". civ. II, 30.10.2009 n. 23085).

 

E’ importante sottolineare che, se nel giorno fissato non si ottempera all'invito, si subisce  la sanzione prevista per la mancanza del documento richiesto (quindi guida senza patente), con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo, indipendentemente dal fatto che il documento esista o non, ma solo per non averlo presentato. Tuttavia la circ. Ministero dell’Interno 12.8.2003 HYPERLINK "http://www.egaf.it/iter/search/hierarchical"protHYPERLINK "http://www.egaf.it/iter/search/hierarchical". 300/A/1/44248/109/16/1 stabilisce  che devesi trattare di documenti per i quali l'organo di polizia non è in grado di verificare autonomamente l'esistenza, attraverso pubblici registri, consultazioni telematiche e simili (come nel caso di documenti rilasciati da autorità straniere).

 

Come è noto, nel caso di conducente in possesso di patente italiana, di regola, l’organo di polizia procedente accerta, tramite consultazione della CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, se il medesimo conducente sia veramente titolare di patente di guida: nel caso in cui non risulti il possesso di alcun documento, allora, procede all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 116, comma 15, codice della strada (guida senza aver mai conseguito la patente).

 

 

LA GUIDA SENZA PATENTE

 

Nel caso di conducente che dichiara di essere titolare di patente estera, la difficoltà di verificare attraverso pubblici registri o altri sistemi se il documento esiste veramente, impone, a parere del Ministero dell’Interno, l’applicazione diretta della sanzione di cui all’articolo 116, commi 15 e 17, codice della strada, senza ulteriori accertamenti: in particolare, l'articolo 7, paragrafo 5, lettera d), della Direttiva 2006/126/CE, prevede che ciascuno Stato membro o Stato appartenente allo Spazio economico europeo, al fine di scongiurare il rilascio di una patente di guida ad un soggetto già titolare di altra patente rilasciata da un altro Stato membro, utilizzi la rete UE delle patenti di guida, della "rete RESPER" (RESeau PERmis de conduire). La suddetta rete è già operativa ed il Punto di contatto nazionale per l'Italia è la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

Questa la procedura generale da adottare nel caso in cui il conducente dichiari all’agente operante di aver dimenticato il documento di guida straniero: ma, il Ministero precisa che, nonostante tale dichiarazione, qualora, sin da subito, l’agente operante abbia sufficienti elementi (da riportare nel verbale) per ritenere che il conducente sia privo della patente di guida perché mai conseguita o perché revocata, si dovrà  procedere alla contestazione immediata della violazione dell’articolo 116, commi 15 e 17, codice della strada.

 

 

PRONTUARIO OPERATIVO

 

Guida senza patente

Articolo 116 c. 15 e c. 17, codice della strada

 

Circolava alla guida del predetto veicolo, senza essere munito della patente di guida prescritta perché (per quanto qui di interesse operativo):

• mai conseguita.

• revocata con provvedimento del prefetto di ... notificato in data ...

 

Il veicolo, di cui viene trattenuto il documento di circolazione, è sottoposto a fermo amministrativo come da separato verbale e affidato a ... che lo custodirà presso ...

 

 

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 5.000,00 a € 30.000,00

P.M.R. entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione: € 5.000,00

P.M.R. entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione: € 3.500,00

Pagamento oltre i 60 giorni dalla contestazione/notificazione: € 15.000,00

 

Sanzioni accessorie: fermo del veicolo per tre mesi

 

 

La sanzione si applica anche nel caso in cui il titolare di patente estera circoli nonostante il provvedimento di inibizione del prefetto per aver commesso una violazione che avrebbe comportato la revoca della patente

25 maggio 2018

 

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