Novità in tema di detrazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Approfondimento di Matteo Barbero
Servizi Comunali Bilancio consolidatoApprofondimento di Matteo Barbero
Approvazione bilancio consolidato anno 2017
Matteo Barbero
Entro il prossimo 30 settembre, tutti gli enti territoriali dovrebbero approvare il bilancio consolidato relativo all’anno 2017. L’utilizzo del condizionale è dovuto al fatto che, per le amministrazioni fino a 5.000 abitanti che hanno deciso di rinviare al 2018 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, l’adempimento potrebbe saltare. Ma sul punto c’è ancora incertezza.
Procedendo con ordine, occorre premettere che l’obbligo di redigere il bilancio consolidato è stato introdotto dal D. lgs. 118/2011 al fine di imporre la rappresentazione unitaria della situazione economica e patrimoniale dei c.d. “gruppi” formati – oltre che da comuni, unioni, enti di area vasta e regioni – anche dai rispettivi organismi strumentali, enti strumentali e società partecipate. Si tratta di un tipico bilancio civilistico, composto da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa (inclusiva delle relazione sulla gestione), che deve essere varato dai consigli non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento contabile, l’allegato 4/4 al D.lgs. 118 (che regola la materia) ha previsto una tabella di marcia differenziata su base demografica. Mentre per gli enti al di sopra dei 5.000 abitanti che non hanno aderito alla sperimentazione, l’obbligo è scattato a valere dall’esercizio 2016 (scadenza 30/9/2017), al di sotto di tale soglia la prima dead-line è fissata per il prossimo autunno, quando dovrà essere licenziato il documento contabile relativo allo scorso esercizio.
In tale disciplina, si è però innestata la proroga concessa dalla Commissione Arconet nella seduta dello scorso 11 aprile: in quella sede, è stato di fatto consentito ai mini-enti di rinviare al 2018 l’applicazione della nuova contabilità economico-patrimoniale. Poiché quest'ultima, come detto, un presupposto indefettibile per la redazione del consolidato, si ritiene che anche quest’ultimo adempimento possa essere rinviato di un anno. Ne conseguirebbe che il primo consolidato dovrebbe essere predisposto e portato in approvazione entro il 30/9/2019 in relazione al 2018.
Tale interpretazione, tuttavia, deve essere ancora formalmente confermata dalle istituzioni competenti (Arconet e sopratutto Corte dei conti), sebbene sia difficile immaginare un esito diverso, dato che, come già evidenziato, senza contabilità economico-patrimoniale non può esserci nessun bilancio consolidato.
Per gli enti che, invece, hanno predisposto e predisporranno tali documenti, è bene ricordare che da quest’anno è obbligatorio consolidare tutti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La novità è stata introdotta dal settimo decreto correttivo del D. Lgs. 118 ed impone di includere nel perimetro tutti i predetti soggetti anche laddove la partecipazione detenuta dall’ente sia inferiore all’1% del capitale.
11 giugno 2018
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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