Una sola indennità per tre possibili destinazioni

Approfondimento di Luigi Oliveri

Servizi Comunali Indennità varie
di Oliveri Luigi
07 Giugno 2018

Approfondimento di Luigi Oliveri  

Una sola indennità per tre possibili destinazioni    

Luigi Oliveri 

La preintesa del Ccnl delle Funzioni locali sostituisce alle tre distinte indennità di rischio, disagio e maneggio valori una nuova unica “indennità condizioni di lavoro”, che remunera proprio queste tipologie di prestazioni.

Il nuovo sistema supera alcune incongruenze che in passato hanno spesso costituito problemi operativi evidenziati dalle ispezioni del Mef.

Uno dei maggiori problemi consisteva, ad esempio, nella corretta quantificazione dell’importo dell’indennità di disagio. Molti enti la stabilivano in importi anche superiori a quelli per il rischio; l’Aran, tuttavia,  riteneva non corretto questo modo di procedere, reputando incongruo compensare un lavoro esposto a disagio meno di un’attività rischiosa.

Il nuovo sistema elimina radicalmente il problema, perché congloba in unica voce accessoria le due condizioni di rischio e disagio (oltre che il maneggio valori), sicché il problema della comparazione degli importi non si porrà più.

L’”indennità condizioni di lavoropermetterà agli enti di commisurare lammontare ai giorni di effettivo svolgimento delle attività disagiate, rischiose o con maneggio valori, tra un minimo di un euro ed un massimo di dieci euro al giorno.

Proprio la determinazione dell’indennità tra il minimo ed il massimo sarà oggetto di contrattazione, nel rispetto di due criteri. Il primo valuta l’effettiva incidenza di rischio, disagio e maneggio valori nelle attività svolte dal dipendente. Il secondo si riferisce alle caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

Applicando il primo criterio occorrerà stimare quanto incidano rischio, disagio e maneggio valori nelle attività di ciascun dipendente. L’indennità salirà quanto più tutte le causali siano riscontrate nell’effettivo lavoro di ciascuno.

Il secondo criterio è meno chiaro. Non si capisce, peraltro, perché un medesimo tipo di attività possa essere diversamente remunerato sulla base di caratteristiche oggettive dell’ente e non della prestazione.

28 magggio 2018

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