CCNL Funzioni locali

Approfondimento di Angelo Capalbo

Servizi Comunali Contratti collettivi nazionali
di Capalbo Angelo
09 Giugno 2018

Approfondimento di Angelo Capalbo                                                                          

CCNL Funzioni locali

Angelo Capalbo

Il 22 maggio 2018, ottenuta la certificazione della Corte dei Conti, è entrato in vigore il primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali che scaturisce da un mutato quadro normativo rispetto alla contrattazione collettiva di prima generazione.

La contrattazione collettiva, con il decreto 75 del 2017, ritorna ad assumere una valenza centrale nei rapporti di lavoro del pubblico impiego, alla quale, diversamente dalla novella introdotta con la legge 15 del 2009, viene riassegnata la regolazione del rapporto di lavoro pubblico.

Il contratto collettivo introduce elementi di semplificazione nella gestione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, attualmente caratterizzata da una eccessiva frammentazione tra i vari istituti, che hanno reso non agevole la gestione delle dinamiche salariali, al fine di consentire un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale e la graduale convergenza dei trattamenti accessori anche mediante la differenziata distribuzione.

L’obiettivo che si pone il contratto collettivo è dunque quello di superare gli eccessivi tecnicismi gestionali che hanno caratterizzato il precedente sistema di costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata. In tale direzione si pone la rivisitazione del sistema delle posizioni organizzative e della disciplina delle progressioni orizzontali, nonché l’introduzione di una disciplina differenziata, in relazione a specifiche professionalità, quali quelle appartenenti alla polizia locale.

Quanto agli incarichi di posizioni organizzative essi sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo di tre anni, previa determinazione di criteri generali, oggetto di confronto sindacale e possono essere rinnovati. Gli incarichi già conferiti e ancora in atto proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e criteri generali ed in ogni caso non oltre il 22 maggio 2019. Continua ad avere una particolare disciplina la nomina delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, che possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, anche a personale della categoria C. La facoltà di attribuire incarichi al personale di categoria C, è consentita anche in presenza di personale di categoria D, in via del tutto eccezionale e temporanea, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, per una sola volta, purché l’incaricato sia in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto del principio della invarianza della spesa (art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017).

La contrattazione decentrata diventa la sede naturale nella quale dovranno essere contemperate le esigenze di un’equilibrata gestione del fondo e delle risorse decentrate agli incarichi di posizione organizzativa, attesa la rilevanza di entrambe le voci ai fini del richiamato principio di invarianza della spesa.

Per l’avvio delle trattative ai fini della stipula del contratto decentrato l’Ente deve provvedere a costituire la delegazione datoriale entro il 20 giugno 2018. Il comma 5, art. 8 del ccnl, individua quelle materie che decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogati per ulteriori trenta giorni, per le quali non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, ed inoltre quelle altre materie, che nel caso del protrarsi delle trattative si determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, l’ente può provvedere, in via provvisoria, fino alla successiva sottoscrizione salvo proseguire le trattative, al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo.

In attuazione dei principi dettati dal decreto 150 del 2009 l’istituto delle progressioni economiche acquisisce carattere premiale, superando ogni forma di automatismo. Infatti le progressioni verranno assegnate in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificata a seguito di processi formativi.

Tra le materie che non sono più oggetto di contrattazione, spiccano le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali di cui all’art.22 del ccnl 1.4.1999.  Gli oggetti della contrattazione integrativa sono contenuti nel comma 4 dell'art. 7 e tale istituto contrattuale non è più ricompreso. Sicché l’istituto della riduzione dell’orario fino a 35 ore non essendo oggetto di contrattazione decentrata, né essendo contenuto nel capo II del Titolo IV relativo agli istituti dell’orario di lavoro, di fatto non sarebbe compatibile con le previsioni del nuovo contratto collettivo.

In merito agli incrementi retributivi, si registra che la parte prevalente del beneficio medio a regime previsto è stata destinata alla rivalutazione tabellare e soltanto una minima parte è stata finalizzata alla rivalutazione del trattamento accessorio. Viene riconosciuto, per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrale. un elemento retributivo una tantum per il periodo 1.3.2018 – 31.12.2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo. Dalla fine del 2018, con decorrenza 2019, è previsto, infine, un incremento dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Agendo in tal modo, la contrattazione decentrata non ha tenuto conto degli indirizzi secondo cui le risorse contrattuali avrebbero dovuto essere distribuite secondo un criterio di proporzionalità tra le voci retributive, in controtendenza con gli obiettivi di valorizzazione delle performance individuale e collettiva che dovrebbe condurre ad un incremento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

Sono introdotti nuovi profili professionali emergenti nei settori della comunicazione e dell’informazione, in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’Amministrazione, attivando la promozione e la cura dei collegamenti con gli organi di informazione (art. 18-bis del ccnl).

Il contratto collettivo introduce norme che evidenziano una particolare attenzione per le situazioni di maggior disagio dei lavoratori pubblici, in particolare l’art. 34 tutela la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, con il diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, nell’acro di tre anni e l’art. 35, che riconosce ai dipendenti permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore annue.

Non potevano mancare nuove disposizioni in materia di obblighi di comportamento del dipendente il quale conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Particolare significativo risulta, nei rapporti con il cittadino, l’obbligo di fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013.

Il nuovo contratto collettivo ha operato anche una revisione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici, prevedendo specifiche sanzioni in caso di assenze ingiustificate in prossimità dei giorni festivi o per assenze collettive.

Inoltre tra la componente variabile del fondo risorse decentrate, la lett. b), comma 5 dell'art. 67, ricomprende anche le risorse relative all’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Sicché i proventi delle violazioni del codice della strada possono essere utilizzati nella costituzione del fondo delle risorse decentrate, tra la componente variabile.

Le parti infine hanno sottoscritte dichiarazioni congiunte che precisano meglio il contenuto di alcune clausole contrattuali.

Rispetto alle ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta il 21 febbraio 2018, nel testo definitivo del contratto sottoscritto il 21 maggio 2018 non è stata riproposta la dichiarazione congiunta n. 1 in materia di incentivi per le funzioni tecniche. Sulla sopravvivenza di tale dichiarazione si rimanda a quanto esposto dall’Anac, nella Relazione illustrativa aggiornata al 9 maggio 2018.

In tale contesto è utile il richiamo alla pronuncia della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 26 aprile 2018, che chiarisce ogni dubbio interpretativo del comma 5-bis dell’art. 113, d.lgs. 50/2016, come introdotto dall’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Secondo la Sezione delle Autonomie, in materia di incentivi per funzioni tecniche «La ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure».

Cosicché, la Sezione ritorna sui propri passi e non può che riconoscere, con l'introduzione del comma 5-bis all'art. 113 del Codice dei contratti, operata con il comma 526, art. 1 della legge di bilancio 2018, la correlazione della provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera. Si viene, infatti, ad ancorare la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale.

Se tale risulta, dunque, il quadro della materia, continua la Sezione affermando che «… occorre prendere atto che l’allocazione in bilancio degli incentivi tecnici stabilita dal legislatore ha l’effetto di conformare in modo sostanziale la natura giuridica di tale posta, in quanto finalizzata a considerare globalmente la spesa complessiva per lavori, servizi o forniture, ricomprendendo nel costo finale dell’opera anche le risorse finanziarie relative agli incentivi tecnici …..».

Conclude la Sezione che «Gli incentivi per le funzioni tecniche, quindi, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.».

 

Nel testo definitivo, come detto tale dichiarazione non compare ed assumano una nuova numerazione.

Con la dichiarazione n. 1, in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 11, le parti si danno atto che in occasione della cessazione del servizio, le ferire non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruirle non è imputabili o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità

Con la dichiarazione n. 2, le parti nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, auspicano una più ampia diffusione dell’istituto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica.

Con la dichiarazione n. 3, le parti, al fine di incentivare l’adozione di misure per la prevenzione delle molestie sessuali e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, auspicano l’adozione, da parte degli enti, di codici di comportamento relativi alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto delle indicazioni già fornite con il codice tipo in materia, allegato al CCNL del 5.10.2001.

Con la dichiarazione n. 4 in relazione a quanto previsto dall’art. 56-sexies, comma 2, le parti procederanno al monitoraggio sull’applicazione della disciplina dell’indennità di funzione, al fine di verificare la effettiva corrispondenza tra le misure dell’indennità che saranno stabilite in contrattazione integrativa e le responsabilità connesse al grado rivestito. All’esito della verifica, valuteranno anche la possibilità di un adeguamento, nel prossimo CCNL, del valore massimo della stessa.

Con la dichiarazione n. 5 in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Con la dichiarazione n. 6, le parti concordano nel ritenere che, nell’ambito delle specifiche iniziative finalizzate al ripristino degli Uffici dei Giudici di Pace, ai sensi del D.M. 27.5.2016, gli enti locali interessati, in sede di contrattazione integrativa, nell’ambito delle materie di cui all’art.7, comma 4, determinano anche le specifiche modalità di applicazione anche al personale assegnato ai suddetti uffici dei diversi istituti del trattamento economico accessorio previsto per la generalità degli altri lavoratori, tenendo conto delle particolari condizioni organizzative ed operative in cui lo stesso rende la propria prestazione.

Con la dichiarazione n. 7, in relazione a quanto previsto dall'art. 55, comma 9, le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, ove la prestazione di lavoro sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, i tre giorni di permesso retribuito di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/1992, non sono soggetti al criterio della proporzionalità.

Con la dichiarazione n. 9, con riferimento all'art. 19 (Istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione), le parti del presente contratto, con l'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull’opportunità di definire, in un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l'applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria. In tale sede, potranno altresì essere affrontate le questioni relative alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’autonomia professionale, alla previdenza complementare, all’adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che, in sede di Commissione di cui all’art. 11, i profili di cui all’art. 19 potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento finalizzato ad una eventuale revisione o specificazione del loro contenuto professionale.

28 maggio 2018

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