Ospitalità rurale Legge Regione Piemonte N.2/2015

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
31 Maggio 2018

I carabinieri hanno con verbale di contestazione rilevato la seguente violazione amministrativa: - art. 17bis del R.D. Nr.773/31, in quanto "....senza autorizzazione, presentava la propria attività di Ospitalità Rurale familiare con la denominazione di ristorante su inserti pubblicitari di rete internet". con l'applicazione della sanzione di €. 1032,00. Il titolare dell'attività ha presentato scritto difensivo al Sindaco specificando che l'indicazione ristorante non costituisce parte integrante della denomianzione della struttura ricettiva pubblicizzata essendo una integrazione prodotta dal sito web in base alle regole interne del sito, nella categoria ristorante rientrano una serie indifferenziata di strutture ricettive che offrono il servizio di ristorazione, quale servizio di somministrazione alimenti e bevande, di per se non esclusivo del ristorante propriamente inteso. Pertanto la titolare richiede di archiviare la contestazione di violazione amministrativa. Oppure nell' ipotesi che si voglia mantenere integraa la violazione richiede di applicare la norma stabilita dalla L.R. Piemonte n.2/2015 art.15 comma 2 lettera a) con la sanzione stabilita dall'art.17 comma 9) della legge regione piemonte n.2/ del 23/02/2015 da euro 250,00 a euro 500,00. Pertanto sulla base di quanto sopra esposto il Comune deve:

1 - archiviare la contestazione?

2- applicare la sanzione più lieve?

3 - confermare la sanzione contestata?

Risposta

Dalla descrizione, sufficientemente dettagliata, offerta nel questo non si ritiene sanzionabile, nel modo sopra descritto, l'uso della dizione ‘ristorante’ ove intesa come categoria di inquadramento dell’attività nel format di un sito web pubblicitario.

Infatti, appare evidente come un conto sia la sanzione per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande senza aver presentato una scia o in assenza dei requisiti soggettivi o in un’attività dove non sia consentita mentre altro e’ l'utilizzo di tale dizione o di una siffatta denominazione in una sezione di un sito per questioni di catalogazione informatica, senza di fatto esercitarla.

 

Ciò detto, si ritiene che sussistano gli estremi per l'archiviazione del verbale redatto, in quanto il personale operante è incorso in un errore sulla corretta qualificazione giuridica della fattispecie, non esistendo una violazione come quella descritta e contestata; inoltre, a tal fine, anche se la pronuncia si riferisce ad un caso di mancato annullamento in autotutela, si richiama la sentenza della Corte dei Conti n° 109 del 28.02.2018, sezione giurisdizionale d’appello per la Basilicata, in ordine al danno erariale cagionato per non aver ‘archiviato’ verbali illegittimi, aggravando gli effetti illegittimi degli stessi.

 

Si suggerisce, comunque, di far verificare bene che l’operatore economico in parola non svolga abusivamente l’attività di ristorazione; a tal fine, si suggerisce, successivamente all’adozione del provvedimento di archiviazione, di inviare una nota alla polizia locale comunale chiedendo, espressamente, di effettuare una controllo siffatto, in modo da poter escludere ogni forma di abuso commerciale.

 

Dott Pietro Cucumile 29/05/2018

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