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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Approfondimento di Giuseppa Mantineo
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Il giuramento di cittadinanza dell’incapace e i compiti dell’Ufficiale dello Stato Civile
Giuseppa Mantineo
L’art. 10 della Legge 91/1992, che prevede l’obbligatorietà del giuramento innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile nel caso di acquisto della cittadinanza italiana per decreto, è stato recentemente dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 258/2017 della Corte Costituzionale, nella parte in cui non prevede la possibilità di venir meno a tale obbligo in caso di incapacità del soggetto interessato.
Prima di tale decisione si annovera non poca giurisprudenza fino al momento in cui il Tribunale di Modena giunge a sollevare il dubbio di illegittimità costituzionale. Le motivazioni addotte vengono riconosciute come fondate dalla Corte Costituzionale che così si esprime: “la mancata acquisizione della cittadinanza che, in sua assenza, ne consegue, può determinare una forma di emarginazione … Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non esonera dal giuramento il disabile incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave e accertata condizione di disabilità”.
L’Ufficiale dello Stato Civile si verrà perciò a trovare davanti al caso di un cittadino che, per sua incapacità dovuta a disabilità, non sarà in grado di operare il prescritto giuramento. Questo comporterà la necessità di dare corso ad un procedimento per il quale andrà utilizzata una nuova formulazione non prevista da alcun nuovo regolamento, né da alcuna circolare operativa, quando, al contrario, il procedimento del giuramento è di suo già puntigliosamente previsto dal Regolamento di Stato Civile (DPR 396/2000) e dalla legge 91/1992 nonché dal suo regolamento DPR 572/1993.
E poiché l’Ufficiale dello Stato Civile svolge un compito di natura vincolata ed è obbligato non solo a seguire leggi e regolamenti, ma a redigere gli atti anch’essi tipici e a forma vincolata, dovendo obbedire per la redazione degli stessi alle formule contenute nel D.M. del 05/04/2002, questa nuova situazione si presenta come un nuovo problema da risolvere e una nuova responsabilità da affrontare.
Il fatto poi che la citata sentenza reciti: “Ciò che rileva è l’impossibilità materiale di compiere l’atto in ragione di una grave patologia, non rilevando la precipua condizione giuridica in cui versa il disabile” chiarisce come non vada esonerato dal giuramento solo chi fosse interdetto giuridicamente, ma che sarà responsabilità dell’Ufficiale dello Stato Civile valutare la condizione di incapacità che potrebbe risultare non certa in assenza di opportuna annotazione sull’atto di nascita.
L’Ufficiale dello Stato Civile dovrà dunque in primo luogo effettuare tale difficile valutazione, supportato da eventuale opportuna documentazione esibita dal tutore o dall’amministratore di sostegno o da chi assiste l’interessato o ancora trasmessa dalla Prefettura unitamente al decreto concessorio. In mancanza di nuove istruzioni ministeriali sul corretto procedimento da adottare, si ritiene che possa dunque iscrivere l’atto di cittadinanza di cui alla formula 81 del D.M. del 05/04/2002 adattandola opportunamente al fine di dare atto che, a seguito dell’accertamento dell’impossibilità a prestare il giuramento, si procede con altro atto alla trascrizione del Decreto di concessione della cittadinanza italiana.
E naturalmente non si esauriscono qui i problemi che l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà in un simile caso affrontare.
12 giugno 2018
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Analisi delle prime istruzioni operative della circolare del 28 maggio 2025 n. 26185
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