Illegittime ordinanze di un Sindaco volte a disciplinare il traffico ed a stabilire il divieto di transito

Tar Lombardia - Milano, Sezione III - Sentenza 13 aprile 2018, n. 1012

Servizi Comunali
di Redazione: Galli Gianluca
05 Giugno 2018

MASSIMA

La competenza già del Sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve quindi ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore per effetto della sopravvenuta disciplina legislativa, che ha profondamente mutato il riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale negli enti locali, parimenti a quanto avvenuto per tutti gli enti pubblici sulla base del D.lgs. 29/1993 prima e del D.lgs. 165/2001 poi. I provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco (cfr. Cons. Stato sez. V 13 luglio 2017, n. 3460; Cons. Stato sez. V, 13 novembre 2015 n. 5191). La natura propria di tali provvedimenti non giustifica quindi alcuna deroga al riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale

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