Le singole novità recate dal decreto sicurezza 2025
Modifiche in materia di violenza o minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiDOMANDA:
Di solito il quadro economico lo facevo in questa maniera Lavori a misura.................. Costi della sicurezza................ , ora invece la normativa impone al progettista di calcolare anche i costi della sicurezza diretti che non devono essere scontati?
Quindi ad esempio Lavori a misura € 50.000, Di cui per la sicurezza € 5000 (che non sono a scontare), Costi della sicurezza a misura € 6000 (non da scontare).
E’ così oppure si devono calcolare solo i costi della sicurezza a misura?
RISPOSTA:
L’importo dei lavori a misura è soggetto a ribasso, mentre l’importo inerente gli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso. Infatti, l’art. 23, comma 16,d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’ultimo capoverso è stabilito che: ”Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”.
Giova ricordare che gli importi della sicurezza relativi ad un appalto possono essere distinti in due categorie: i costi della sicurezza e gli oneri aziendali della sicurezza. La definizione dei primi spetta alla stazione appaltante, la determinazione e l’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali della sicurezza rappresenta, invece, un obbligo posto a carico degli operatori economici concorrenti (cfr. delibera n. 1083 del 25 ottobre 2017);
Quindi, l’attuale quadro normativo di riferimento non prevede più lo scorporo della manodopera dagli importi non assoggettabili a ribasso, rinviando il necessario vaglio del rispetto dei minimi salariali alla fase di valutazione dell’offerta risultata anormalmente bassa, secondo quanto stabilito all’art. 97, comma 5, lettera d), d.lgs. 50/2016, mentre rimangono così scorporati dall’importo assoggettato a ribasso i soli costi della sicurezza come sopra specificato.
Dr. Eugenio De Carlo 04/06/2018
DOMANDA A CHIARIMENTO:
Il progettista deve calcolare la percentuale di oneri e della sicurezza diretti (cioè quelli contenuti nel prezzo unitario), che non sono quelli indiretti che si contabilizzano a misura esempio recinzione, cartelli, parapetti, ecc. e questa percentuale non deve essere soggetta al ribasso, come anche gli oneri della sicurezza a misura?
Esempio:
intonaco € mq 30.00 percentuale oneri della sicurezza Di cui... 5%, euro 1.50 per la quantità, e questo 5% deve essere non soggetto al ribasso oltre ai costi della sicurezza a misura esempio recinzione, cartelli, parapetti, ecc.?
RISPOSTA:
Le modalità di stima dei costi della sicurezza sono previste nell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, precisamente al par. 4.1.3 : la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Dr. Eugenio De Carlo 06/06/2018
Modifiche in materia di violenza o minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale
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