Istruzioni sui limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2025
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiIl nostro Comune ha affidato N.3 incarichi di Co.Co.Co (2 professionisti che emettono regolare fattura e uno con gestione seprata Inps) ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (““Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente modificato dal D.L. n. 8/2017 convertito in L. 45/2017, il quale, all’art.50 bis comma 3 bis prevede quanto segue: “ Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 (successivamente prorogata al 31/12/2018) . 3-ter. ………………….. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime“.
Chiediamo se è corretto calcolare il compenso come segue tabellare annuo del livello D1 :12 x 13 + indennità di comparto il tutto diviso in 12 mensilità.
Si chiede inoltre se anche i Co.Co.Co. beneficiano del rinnovo contrattuale in termini di aumento del tabellare quindi se dal mese di giugno possono fattura il nuovo importo .
Come già si è avuto modo di riscontrare con il quesito del 22 aprile 2017 (prb 1278245), è corretta la formula per la determinazione del compenso.
In merito all’adeguamento del compenso al CCNL 21 maggio 2018, occorre far riferimento al contratto individuale stipulato con il collaboratore. Infatti, se in tale contratto il compenso è stato cristallizzato nell’importo, senza alcun aggancio automatico al CCNL pro tempore vigente, non apparrebbe corretto l’adeguamento ai nuovi valori.
Se il contratto individuale prevede un rimando “automatico” ai valori del CCNL, si potrà procedere al relativo adeguamento.
Dott. Fabio Venanzi 4 giugno 2018
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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