Indicazioni sul riordino delle detrazioni fiscali
Fisco Oggi – 29 maggio 2025
Risposta al quesito di Roberto Gimigliano
QuesitiL’Amministrazione comunale ha deciso di dare una svolta a tutta la numerazione civica, sostituendo la denominazione di ben 11 delle 18 vie presenti nel Comune, nominandone 8 nuove ed eliminandone 2 delle già esistenti.
L’Amministrazione sta inviando a tutti i residenti una lettera dove indica che si andrà a fare a breve questo riordino della toponomastica e ricorda che il costo della posa in opera della nuova targhetta sarà a carico del proprietario come è stato suggerito dalla Ditta che è stata incaricata che insiste sul fatto che agli utenti non spetterà nessun altra incombenza oltre alla spesa della nuova piastrella (e citano una Legge del 1954).
Gli utenti un po’ preoccupati (poiché per la maggior parte si tratta di aziende agricole con tanto di mezzi agricoli e partite iva e/o iscrizioni alla camera di commercio), si rivolgono a me con diverse domande. Alcuni proprietari con abitazioni che hanno 5-6 entrate mi chiedono se è obbligatorio sostenere una spesa così alta per la sostituzione delle loro targhette perché assommata a tutte le altre spese di bollette, tasse, mutui e quant’altro diventa davvero un problema. Poi, nella lettera viene scritto che per i documenti: Carta d’Identità, Patente di Guida e Libretti di Circolazione non devono fare assolutamente nulla; è così?; E, ancora, che tutte le comunicazioni: ASL, INPS ENEL, TELECOM, POSTE ITALIANE, AGENZIA ENTRATE, GOOGLE MAPS e ALTRI verranno effettuate dal Comune in collaborazione con la Ditta ma a me non risulta che enel, telecom, poste, google siano di nostra spettanza.
Sarebbe possibile avere dei riferimenti normativi aggiornati su come organizzarmi per la mole di lavoro che mi spetterà, oltre alla ricertificazione di tutte le Strade presso l’Agenzia del Territorio?
In effetti una scelta di questo genere da parte dell’Amministrazione implica problematiche non indifferenti oltre ad un impegno da parte dell’Ufficio e della software house non da poco.
Occorre infatti, come lei ha giustamente rimarcato, che l’ingresso in ANPR prevede la risistemazione della toponomastica cittadina e quindi il rispetto di quanto previsto da ANNCSU, con previsione di revisione del grafo stradale e la corretta denominazione delle vie, nonché il collegamento con accesso-dati catastalli (FG-NUM) secondo la normativa ISTAT.
Il regolamento anagrafico dei comuni non subentrati in ANPR (DPR 223/89), se fosse un comune subentrato il DPR 126/2015 che ha modificato il precedente, tratta della toponomastica agli artt. 41,42 e 47 del Capo VII.
L’ordinamento prevede che le porte e gli altri accessi delle aree di circolazione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di numero civico da indicarsi su targa di materiale resistente. L’obbligo di numerazione si estende anche internamente dei fabbricati per glia accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio delle attività commerciali, professionali e simili (artt. 41 – 42 c. 1, 2 DPR 223/89).
Per quel che riguarda le competenze spettanti al comune, per semplicità e chiarezza mi limito ad elencargliele:
Occorre che il cittadino provveda direttamente ed autonomamente per le seguenti comunicazioni:
Ovviamente, nel caso il cittadino ne abbia necessità l’ufficio dovrà rilasciare in esenzione dall’imposta di bollo prevista per le certificazioni anagrafiche (legge 537/93 art. 16), specifiche attestazioni o certificazioni che testimonino la situazione e la variazione dell’indirizzo.
Tanga conto che ogni variazione dovrà essere comunicata alle banche dati di tutti gli uffici comunali con particolare attenzione all’ufficio tributi. Per tale ragione le consiglio di effettuare le variazioni con l’affiancamento del tecnico che cura il programma dell’anagrafe o comunque delegare tale operazione ad un tecnico informatico che conosca i programma in uso.
Roberto Gimigliano 07/06/2018
Fisco Oggi – 29 maggio 2025
Risposta di Ambrogio Fichera
Consiglio di Stato, Sezione I - Parere 7 gennaio 2025, n. 4
Risposta del Dott. Andrea Antognoni
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