La regione non può cambiare le regole di incompatibilità tra sindaco e consigliere regionale

Corte di Cassazione Civile, Sezione Civile – Sentenza 4 giugno 2018, n. 14235

Servizi Comunali Incompatibilità
di Redazione: Galli Gianluca
08 Giugno 2018

MASSIMA

L'affermazione di incompatibilità fra due diverse cariche elettive é ispirata al principio di imparzialità e di efficienza dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed è
dettata dall'esigenza non solo di evitare possibili conflitti di interesse, ma di non compromettere il libero ed efficiente espletamento dell'una carica in danno dell'altra: è dunque del tutto evidente che, mentre lo svolgimento della funzione di consigliere regionale non è compromessa dalle modeste incombenze derivanti dal mandato di sindaco di un piccolo Comune, l'espletamento di tale mandato ben può essere compromesso dai più gravosi impegni cui è tenuto a far fronte il consigliere regionale.

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