Pagamento degli arretrati del ccnl 2016-2018

Risposta al quesito di Daniele Conforti Consulente del Lavoro

Quesiti
di Conforti Daniele
11 Giugno 2018

Dovendo procedere con il pagamento degli arretrati del ccnl 2016-2018 da assoggettarsi a tassazione separata quale reddito devo considerare ai fini del conteggio dell'aliquota media? Solo il reddito che risulta alla contabilità del comune o devo chiedere al dipendente una certificazione? Il problema sorge soprattutto per i nuovi assunti nel 2017 per i quali non ho reddito 2016 ma anche il dipendente di ruolo da tempo teoricamente potrebbe avere altri redditi. L'agenzia delle entrate verifica ed eventualmente conguaglia i redditi a tassazione separata?

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Risposta

Ai fini dell'effettuazione della ritenuta d'acconto a tassazione separata, la base imponibile, che il datore di lavoro deve tenere distinta dalle retribuzioni correnti, è costituita dall'ammontare dei compensi corrisposti quali emolumenti arretrati, al netto degli eventuali contributi previdenziali.

L'imposta da trattenere al dipendente viene determinata applicando al netto imponibile delle somme corrisposte a titolo di emolumenti arretrati l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto corrisposto nel biennio precedente l'anno in cui gli emolumenti arretrati sono erogati.

Nella determinazione del reddito complessivo netto percepito nel biennio precedente rilevano le sole retribuzioni pagate dal datore di lavoro che ha corrisposto gli emolumenti da tassare separatamente. Non si tiene quindi conto delle retribuzioni percepite dallo stesso lavoratore in relazione ad altri rapporti di lavoro dipendente svolti nel medesimo periodo di riferimento.

 

Nell'eventualità che in uno dei due anni del biennio precedente il lavoratore non abbia percepito compensi imponibili, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito imponibile netto dell'altro anno; qualora in nessuno dei due anni siano state corrisposte retribuzioni imponibili si applicherà invece l'aliquota IRPEF corrispondente al primo scaglione di reddito.

 

Daniele Conforti Consulente del Lavoro Data 07/06/2018

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