Immatricolazione autovettura di Polizia locale e utilizzo da parte degli amministratori per motivi istituzionali
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiQuesto Comune fa parte del comprensorio di un consorzio di bonifica che elegge i propri rappresentanti nel CDA a seguito di elezioni. Alle elezioni partecipano tutti i consorziati, persone fisiche e giuridiche, ivi compresi i Comuni per mezzo dei propri rappresentanti legali (i Sindaci).
Svolte le elezioni, benché eletto ed avendo preso i voti necessari, la commissione elettorale ha dichiarato il Sindaco ineleggibile per motivi che non è necessario descrivere in questa sede.
Lo statuto consortile e regolamento elettorale consortile prevedono espressamente l’applicabilità delle norme in materia di elezioni politiche e amministrative.
Con la presente si richiede di sapere se, anche per il giudizio in materia elettorale innanzi la Suprema Corte, gli atti possono essere redatti in carta libera e se sono quindi esenti dal contributo unificato e da ogni onere fiscale.
In secondo luogo, richiamati gli art. 3 della Legge 23/12/1966 n. 1147 e art. 22 comma 14 del D.lgs. 150/2011, in considerazione del fatto che non e' necessario il ministero di procuratore o di avvocato e le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado, si richiede di sapere se è possibile stare in giudizio anche per tramite di un avvocato non abilitato dinnanzi la Corte di Cassazione.
Il ricorso in materia di eleggibilità degli amministratori locali può essere presentato da qualsiasi elettore del comune o da chiunque vi abbia interesse (articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), mentre il ricorso in materia di operazioni elettorali può essere presentato da qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta (articolo 130 del d.lgs. 104/2010).
Tutti gli atti relativi ai procedimenti giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, sono esenti dal contributo unificato e da ogni onere fiscale (articolo 127 del d.lgs. 104/2010 e articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147).
Nei giudizi elettorali davanti agli organi di giurisdizione ordinaria non è necessario il ministero di un avvocato (articolo 22, comma 14, del d.lgs. 150/2011, Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali). Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria (comma 15 d.lgs n. 150/2011).
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, anche nei giudizi in materia elettorale innanzi al giudice amministrativo (articolo 23 del d.lgs. 104/2010).
Dott. Eugenio De Carlo 07/06/2018
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ricognizione della normativa, della prassi e della giurisprudenza in materia
Ministero dell’Interno – 28 Aprile 2025
Ministero dell’Interno – 1 aprile 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: