MATERIALE WORKSHOP: Riforma del Testo Unico delle Costruzioni - La digitalizzazione delle pratiche e il fascicolo del fabbricato
Sintesi dell'intervento del Geom. Salvatore Di Bacco
Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti
QuesitiIl nostro comune a seguito di sentenza è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore di legale distrattario della controparte vittoriosa.
Come precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 203/E del 6/12/1994 (allegata alla presente) il sostituto di imposta è tenuto a operare e a versare la ritenuta d'acconto sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali rese nell'interesse del suo cliente vittorioso.
Nel caso specifico la controparte vittoriosa è un professionista architetto.
Il legale emetterà fattura nei confronti del proprio cliente.
Il comune intende procedere all' emissione di un mandato di pagamento a favore del legale della controparte per l'importo indicato in sentenza (già comprensivo di i.v.a.) applicando la ritenuta di acconto.
Si chiede se tale procedura sia corretta anche ai fini degli adempimenti in materia di 770.
Come indicato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate citata in materia di ritenuta d’acconto si precisa che la “legge delega, ha inteso ampliare l'area di applicazione della ritenuta stessa fino a comprendervi anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento”. Di conseguenza il comune risulta essere sostituto d’imposta in quanto subentrerà nel pagamento dei compensi al legale della parte vincitrice, e dovrà effettuare, successivamente al pagamento, il versamento della ritenuta ed adempiere, come di norma, all’inserimento del versamento della ritenuta nel 770 oltre all’invio della Certificazione Unica del compenso versato.
Per quanto attiene invece all’IVA, sempre nella circolare in oggetto, si specifica che: “Il pagamento della somma corrispondente all'IVA eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo e viene effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale il soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo. Questa disciplina trova unica deroga nelle ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, della quale subisce quindi anche la rivalsa economica.” Nel caso in esame la parte vincitrice è soggetto passivo, e presumendo che la causa vinta da quest’ultimo rientra nella propria attività di impresa, arte o professione, l’imposta non sarà a carico del comune.
Per concludere, il comune dovrà emettere un mandato pari al valore dell’onorario, delle spese processuali (non dell’IVA) e su tali somme dovrà trattenere la ritenuta d’acconto da versare direttamente con F24 in quanto sostituto d’imposta.
Dott. Marco Allegretti 07/06/2018
Sintesi dell'intervento del Geom. Salvatore Di Bacco
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 4 giugno 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34443
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